Gratuito patrocinio - Studio Legale Bertuccio

Studio Legale Bertuccio
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Gratuito patrocinio
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Domenico Bertuccio
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MODULO RICHIESTA GRATUITO PATROCINIO

Il patrocinio a spese dello Stato è un beneficio che consente ai cittadini con redditi limitati di accedere alla giustizia senza sostenere spese legali e processuali, che saranno invece a carico dello Stato. Prima di procedere alla compilazione della domanda, è fondamentale conoscere i seguenti punti essenziali:

Chi può richiedere il patrocinio a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato è accessibile a cittadini italiani, cittadini dell'Unione Europea, stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e apolidi. È disponibile per processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, procedure di volontaria giurisdizione e procedure di mediazione obbligatoria. Non è invece previsto per attività stragiudiziali non obbligatorie.

Requisiti fondamentali
Il reddito annuo imponibile ai fini IRPEF non deve superare:

€12.838,01 (valore aggiornato a giugno 2023, soggetto a variazioni).

Se il richiedente convive con familiari, si considera la somma dei redditi di tutti i componenti della famiglia, tranne nei casi di controversie riguardanti diritti della personalità. Inoltre, la difesa deve presentare fondatezza e non essere pretestuosa o palesemente infondata.

Procedura di richiesta
La richiesta deve essere presentata al momento del conferimento dell'incarico professionale e prima dell'emissione di qualsiasi preventivo. La domanda va indirizzata:
- Per cause civili: al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente per territorio
- Per cause penali: all'ufficio del magistrato presso cui pende il processo
- Per ricorsi in Cassazione: al Consiglio dell'Ordine del luogo in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato

Contenuti obbligatori della domanda
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
- La richiesta specifica di ammissione al patrocinio con indicazione del processo
- Generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il nucleo familiare
- Dichiarazione sostitutiva attestante i redditi percepiti nell'anno precedente
- Impegno a comunicare eventuali variazioni di reddito entro 30 giorni
- Descrizione dei fatti e delle ragioni giuridiche per valutare la fondatezza della pretesa
- Indicazione delle prove che si intendono far valere
- Sottoscrizione dell'interessato, autenticata dal difensore o tramite autocertificazione

Avvertenze importanti
La domanda viene valutata entro dieci giorni dalla presentazione. L'Agenzia delle Entrate verifica la veridicità delle dichiarazioni di reddito. Il beneficio può essere revocato in caso di false dichiarazioni o mancata comunicazione di variazioni reddituali. Le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000. In caso di soccombenza, le spese legali verso le controparti non saranno coperte.

Se il beneficio viene revocato o i requisiti vengono meno, il richiedente dovrà pagare l'intero importo del compenso professionale, con effetto retroattivo dalla data del conferimento dell'incarico. La presentazione della domanda di patrocinio a spese dello Stato non comporta alcun costo.

















Informativa sulla privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, recante il Codice della privacy (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29/07/2003, Suppl. ord. n. 123) e successive modifiche e integrazioni, il trattamento dei dati personali sarà garantito con lealtà, correttezza e trasparenza. Pertanto, su tutti i dati conferiti verrà garantita la tutela prevista dal Codice della privacy, dal segreto professionale forense e da ogni altro obbligo normativo e regolamentare.
Finalità del trattamento. Il trattamento è finalizzato esclusivamente per finalità di tipo legale/ giudiziario o per il procedimento arbitrale e comunque per la corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale richiesto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, nonché per la gestione e/o il recupero dei crediti e quanto altro comunque ad esso connesso o derivante.
Modalità di trattamento e sua cessazione. Il trattamento è realizzato direttamente dal Titolare, per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) del Codice della Privacy, con modalità elettroniche e non, e comunque con accorgimenti che diano garanzia di sicurezza e riservatezza sulla loro: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione. La trattazione con modalità elettroniche sarà quella di utilizzare applicativi per: redazione di atti con videoscrittura; elaborazione per immagini, compressione, archiviazione, criptazione; trasferimento dati (anche su siti, servers e supporti esterni) e loro cancellazione. I dati saranno inseriti in database per la migliore gestione dell'incarico. Al termine del trattamento, i documenti e i dati personali digitalizzati non verranno distrutti irreversibilmente e i documenti o gli atti cartacei verranno restituiti alle rispettive parti, salvo mandato a distruggerli.
Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria, comportando, un loro eventuale rifiuto o una loro non autorizzazione, all'impossibilità da parte del Titolare a dare seguito a quanto richiesto.
Comunicazione – Diffusione. I dati non saranno diffusi e non saranno comunicati ad altri soggetti, fatta eccezione per i dati personali necessari che dovranno essere comunicati ad Enti, Autorità, Pubbliche Amministrazioni, Ordini e ad altri professionisti e/o collaboratori, quali, in via non esaustiva, dottori commercialisti, notai, arbitri, conciliatori, mediatori, agenti, intermediari, ufficiali giudiziari, personale postale, architetti, ingegneri, geometri, ragionieri, medici, ausiliari, collaboratori, servizi postali e/o corrieri (per la corrispondenza), alle controparti, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, ai loro difensori/ periti, ai soggetti operanti nel settore giudiziario e a tutti quei soggetti pubblici o privati la cui comunicazione si renda necessaria per il corretto adempimento delle finalità nella presente indicate, nonché al professionista abilitato agli adempimenti fiscali e/o tributari (in ragione di queste finalità), per assolvere agli obblighi del D.P.S. (nonché dal suo allegato B), fatti sempre salvi obblighi di legge. Tramite sito web camerearbitrali.it o studiostilus.com o altro sito/ link eventualmente riconducibile al Titolare, non sarà mai pubblicato alcun dato personale semplice, sensibile o giudiziario. Tuttavia potranno essere eventualmente pubblicati solo dei codici alfanumerici (conosciuti solo dagli assegnatari e dallo Studio) che consentono soltanto al titolare e ai rispettivi destinatari - ai quali questi sono assegnati - di comunicare una notizia, un avviso o una semplice informazione, garantendo in ogni caso l'anonimato. E' ammessa la possibilità di comunicare i dati per mero errore ad Autorità, Enti, Pubbliche Amministrazioni e in generale a soggetti ritenuti giusti destinatari.
Trasferimento dei dati personali all'estero. I dati personali, sensibili o giudiziari, non saranno trasmessi all'estero se non per obbligo di legge. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.
Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è esclusivamente il l'Avv. Domenico Bertuccio, nato a Reggio di Calabria il 01-06-1979 (c.f. BRTDNC79H01H224S), con Studio Professionale sito in Bianco, alla via P. Galluppi n. 6, tel. 3315811056 e con Studio secondario in Roma, Largo Irpinia 39, e-mail: domenico.bertuccio@gmail.com, P.E.C. domenico.bertuccio@pec.it iscritto all'albo avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Locri (RC).
Diritti dell'interessato di cui all'art. 7 C.D.P. L'interessato gode dei diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che può esercitare rivolgendosi direttamente al Titolare. In particolare, l'interessato ha diritto di: a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; b) ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, della logica applicata ai trattamenti informatizzati, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; c) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed, in ogni caso, a quelli previsti a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per trattamento di dati personali deve intendersi solo quello effettuato direttamente dall'Avv. Domenico Bertuccio. Non si assume, pertanto, responsabilità alcuna circa i trattamenti svolti autonomamente dai terzi, quali, ad esempio, in via non esaustiva, fornitori dei servizi del sito, altri professionisti, servizi postali o corrieri, etc. Anche in ragione di quanto appena evidenziato, si invita a ridurre al minimo indispensabile la trasmissione di dati personali e soprattutto di dati sensibili/ giudiziari.
Sicurezza minima dei dati. Nel caso in cui il trattamento avvenga con sistemi elettronico/ informatici, verrà redatto e aggiornato costantemente un D.P.S. (Documento Programmatico sulla Sicurezza). Si rendono anche disponibili le informazioni degli elementi contenuti nella notificazione. I dati trasferiti su supporti informatici (CD, DVD) verranno criptati e chiusi con affidabile password in un unico file di archivio. Analogamente avverrà nel caso in cui i dati siano trasferiti su supporti idonei a scrittura- cancellazione e riscrittura, come Hard Disk, pendrive USB, CD-RW, DVD-RW e simili. Il trasferimento dei dati avverrà col "copia e incolla" e non col "taglia e incolla", in quanto sul file/ cartella origine sarà poi praticato un erasing irreversibile, con software che applica la sovrascrittura, impedendone il recupero. Verrà comunque costantemente praticata una "bonifica dello spazio libero", con sovrascrittura dello spazio vuoto dell'Hard disk, talché da impedire il recupero di quanto in precedenza cancellato. Nel caso di trattamento non elettronico, la conservazione dei fascicoli contenenti atti e/o documenti, avverrà in apposito armadio/ cassaforte chiuso a chiave. I fascicoli non verranno mai gestiti o lasciati incustoditi in presenza di terze persone. La sicurezza informatica di ogni computer in dotazione allo Studio Legale è garantita da vari antivirus, antispyware e firewall, costantemente aggiornati, oltre a software che migliora le misure di privacy. L'accesso alla macchina, al sistema operativo e alle cartelle, così come la connessione a internet, sono protetti da diverse passwords, note soltanto al Titolare. Autorizzazione 4/2012 Trattamento dati sensibili da parte liberi professionisti; Autorizzazione n. 5/2012 Trattamento dati sensibili da parte di determinate categorie; Autorizzazione n. 7/2012 Trattamento dai giudiziari.
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Smaltimento e conservazione dei dati. Nel caso in cui atti, documenti e ogni altro dato si trovi depositato senza titolo o ragione per oltre giorni sette consecutivi, ne potrà essere disposta la loro distruzione e/o smaltimento, senza alcun altro preavviso all'avente diritto. Ciò si considera richiesta implicita.
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Segue,
Informativa sulla sicurezza informatica
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Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. I dati del cliente e dell’assistito saranno trattati anche al fine di:
1. adempiere agli obblighi previsti in ambito legale, fiscale e contabile;
2. rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Segue,
Base giuridica del trattamento
Lo studio del professionista tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui il cliente /assistito è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;
sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista;
sia basato sul consenso espresso quali invio di newsletter da parte dello studio legale, messaggi promozionali e adempimenti contrattuali.
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Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui il cliente /assistito è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
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Conservazione dei dati
I dati personali del cliente /assistito, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.
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Comunicazione dei dati
I dati personali del cliente /assistito potranno essere comunicati a:
1. consulenti, commercialisti, altri legali o terzi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
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Profilazione e Diffusione dei dati
I dati personali del cliente /assistito non sono soggetti a diffusione ne' ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
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Protezione dei dati
I dati salvati in formato elettronico sono protetti con varie crittografie casuali. Una di queste è di livello militare AES 256 bit. L'accesso via software è protetto con password. L'accesso hardware è all'interno di struttura in cemento con chiave segreta. I fascicoli cartacei non sono mai lasciati incustoditi o alla vista /portata di terzi.
Il nostro sito utilizza il protocollo https con certificato di protezione.
Nei messaggi elettronici di posta c'è sempre la dicitura in fondo secondo la quale se una comunicazione è per qualsiasi motivo giunta a un destinatario per errore, questo è obbligato a cancellare immediatamente detto messaggio senza prendere cognizione del contenuto e di darne segnalarne al mittente di tale evento e comunque di non rivelare a terzi qualsiasi elemento di cui si è venuti a conoscenza senza utilizzare a proprio o altrui vantaggio le informazioni avute.
Non utilizzeremo mai canali elettronici che non ci convincano di protezione crittografata. Non daremo mai informazioni e dati a terzi che ci diano garanzia e sicurezza per la privacy dei nostri clienti e assistiti.
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Diritti dell’interessato
Tra i diritti al cliente /assistito riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
1. chiedere al professionista l'accesso ai loro dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che li riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
2. richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
3. opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che li riguardano;
4. revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul loro consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l’origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva comunque la sua liceità;
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Informativa sulla negoziazione assistita (art. 2, comma 7, D. L. n. 132/2014)
La presente informativa riguarda la possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocato/i, disciplinata dagli artt. da 2 a 11 del citato D.L. n. 132/2014 (del cui contenuto viene fornita una chiara, dettagliata ed esaustiva informazione anche oralmente), per tentare la risoluzione in via amichevole della controversia vertente su diritti disponibili;
Si informa pertanto:
• Che la convenzione di negoziazione, conclusa con l'assistenza di un avvocato, è redatta a pena di nullità in forma scritta e che il termine per l'espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese;
• Che l'accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e che, quando ha ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 del codice civile, la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
• Che la mancata risposta (entro il termine di 30 giorni dalla ricezione) o il rifiuto all'invito a stipulare la convenzione può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile;
• Che le parti e gli avvocati sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni le parti e gli avvocati non possono essere tenuti a deporre e si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale. Inoltre, si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili;
• Della possibilità - tranne che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti - di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato disciplinata dal citato D.L. n. 132/2014 (del cui contenuto viene fornita una chiara, dettagliata ed esaustiva informazione anche orale) al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione, di modifica delle condizioni di divorzio con la controparte;
• Che l'accordo raggiunto – che non può contenere patti di trasferimento patrimoniale - produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali sostituiti;
• Che l’avvocato è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, copia, dallo stesso autenticata, dell’accordo munito delle certificazioni necessarie;
• Che copia dell'accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell'Ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati ai fini della raccolta dati.
Salvi ulteriori adempimenti di legge.

Informativa sulla mediazione civile obbligatoria e facoltativa.
La presente informativa viene data ex art. 4, 3° comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni e riguarda:
1. la facoltà e/o l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni per tentare la risoluzione stragiudiziale e/o antegiudiziale della controversia insorta , nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal D. Lgs n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
2. il fatto che, quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo e, in tal caso, all’organismo di mediazione non è dovuto alcun compenso;
3. l’obbligatorietà dell’assistenza dell’avvocato tanto al primo incontro quanto ai successivi;
4. la possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
5. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di € 500,00 in caso di successo - credito ridotto della metà in caso di insuccesso - e delle circostanze che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
6. dei benefici, della procedura e del regime fiscale relativo ai lodi arbitrali in caso di altri strumenti di A.D.R., transazioni, accordi e negoziazioni assistite;
il verbale di accordo (che costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale laddove sottoscritto da tutte le parti aderenti alla mediazione e dagli avvocati che le assistono) è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00 e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Compenso e spese
L'incarico difensivo, fuori dai casi di patrocinio a spese dello Stato, viene remunerato direttamente dal cliente, il quale dovrà farsi carico di tutte le somme duvute per le difese a prescindere dal recupero delle stesse e a prescindere dalla liquidazione giudiziale.
Nel caso in cui non venga specificamente concordato un importo nel preventivo, Lo Studio applica i parametri (netti) ministeriali di liquidazione vigenti, ai quali aggiungere oneri, accessori e ogni altra spesa. Tale applicazione ha comunque natura pattizia e costituisce la base per il compenso del professionista.
I parametri di liquidazione aggiornati sono reperibili presso il sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia al quale si rimanda per la loro consultazione oppure possono essere richiesti allo Studio.
Segue,
Attività difensiva e oneri ipotizzabili.
Il successo di una difesa legale dipende dalle norme, dalla giurisprudenza, dalla dottrina e dalle prove ma anche da tanti altri fattori, come ad esempio dall'avere l'assistito un ottimo rapporto col proprio difensore, basato su rispetto, correttezza, sincerità e fiducia. Il difensore deve essere psicologicamente motivato a difendere il proprio assistito. Fuori dai casi del patrocinio a spese dello Stato, un difensore che non viene adeguatamente retribuito potrebbe perdere interesse e forza a seguire il caso e potrebbe rischiare di sottrarre tempo per chi invece lo sta correttamente retribuendo, per la formazione continua, per la vita privata etc. Quindi il cliente /assistito che non adempie correttamente ai pagamenti relativi all’attività difensiva ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione all’avvocato, possibilmente prima che la sua attività venga espletata o continui ulteriormente, onde consentire al difensore di poter valutare il prosieguo.
L’assistito che non rispetta il proprio difensore, inclusi compiti e incombenze di questo, ovvero anche solo i patti sui pagamenti è consapevole e accetta il rischio che l’attività difensiva possa subire disagi, interruzioni o più semplicemente non portare al risultato ambìto.
Un altro aspetto che riguarda il rapporto tra assistito e difensore sta nella collaborazione del primo con la strategia difensiva del secondo. L’assistito, che intende aumentare le probabilità di risuscita delle difese, ha l’onere di consegnare tutta la documentazione in suo possesso relativamente al caso trattando e ha l’obbligo di astenersi dall’alterare le proprie impostazioni difensive e strategiche al difensore.
L'opera intellettuale legale è un mezzo finalizzato a ottenere pretese lecite e quanto più possibilmente vicine al risultato ambìto dall’assistito. Cliente e assistito sono tenuti a utilizzare il buon senso sia davanti alle proprie pretese che dinnanzi quelle di controparte. Devono comunque ricorrere preliminarmente a tutte le vie alternative di risoluzione delle controversie per evitare l’intasamento dell’amministrazione della giustizia e l’alea di giudizio.
Proprio su questo ultimo aspetto, non essendo l’avvocato vincolato al risultato, ma solo ai migliori mezzi per ottenerlo, in collaborazione con l’assistito stesso, non è possibile garantire l’esito del giudizio o l'adesione di terzi alle pretese di parte. Inoltre il Diritto per sua natura non è una scienza esatta ed è soggetto a interpretazioni varie.
I fattori che possono portare a un risultato diverso sono innumerevoli e non è sicuro che siano legati all’attività difensiva o giudiziaria, ad esempio: circostanze impreviste, imprevedibili e sconosciute che normalmente possono emergere durante l'esecuzione di un incarico, questioni tecniche, aspetti economici, psicologici o di altra disciplina e natura o ancora elementi extra-giuridici, di mero principio etc.
Inoltre il successo e l’insuccesso delle difese potrebbe anche derivare direttamente dall’agire della controparte, ad esempio perché esercita o meno un diritto o riconosce o meno qualcosa, un’azione risulta tardiva, prescritta, nulla o annullabile. Molto dipende anche da come la controparte si comporta o dalla sensibilità di chi opera.
Per evitare l’alea del giudizio, ma anche per evitare la relativa spesa economica e temporale, è opportuno, dove possibile, curare bene la parte stragiudiziale per ottenere possibilmente quanto ambìto o per limitare elementi sfavorevoli, anche mediante qualche reiterazione del tentativo di trattare, specie se in ambito civile.
In ambito stragiudiziale civile, mancando un giudizio di un organo terzo come il giudice, si cercherà di far comprendere alla controparte le ragioni delle pretese e di condurla a una ragionevole e pacifica soluzione del caso. Fallita irrimediabilmente la fase stragiudiziale, si dovrà purtroppo passare alla fase giudiziale (appunto extrema ratio).
Nel caso di recupero del credito o comunque di una vittoria civile, la solvibilità del debitore potrebbe non essere garantita. Per cui è possibile vincere una causa ma non conseguirne nulla, ne’ economicamente ne’ in altro. Per arginare questo fenomeno, senza escluderlo, occorre fare delle indagini patrimoniali nei limiti di ciò che è possibile conoscere e nei limiti del fondo spese pre-costituito dal cliente, su beni liberi da vincoli, beni pignorabili, beni divisi in quote e sulla qualità di questi proporzionata al credito etc. Pertanto il cliente ha l’onere di anticipare un congruo fondo spese (oltre il compenso) prima dell’avvio dell’opera per consentire i possibili accertamenti preliminari e permetterli in ogni fase e stato del procedimento anche al pubblico ufficiale in fase esecutiva.
Segue,
Documenti, testimoni, prove e indizi
Il Diritto è strettamente riconducibile al fatto ed è pertanto determinante il supporto probatorio difensivo che lo dimostra, cui anche la controparte potrebbe disporre. Il difensore non dispone di prove o degli altri elementi necessari alle difese. Questi devono essere forniti dall’assistito prima che sia opportuno avvalersene. Una volta portate da una parte le prove, queste possono essere utilizzate da ciascuna per i propri fini. Un elemento che non costituisce prova può essere però valutato come indizio o principio di prova. Più indizi (almeno 3) gravi, precisi e concordanti equivalgono a una prova. Le prove devono essere possibilmente acquisite il prima possibile e comunque in anticipo rispetto al giudizio o all’utilizzo. La loro raccolta, acquisizione e uso devono avvenire in modo lecito talché da servire a confermare i fatti che si rappresentano. La carenza sostanziale /formale di prove o di più indizi può portare alla quasi impossibilità o comunque a un'estrema difficoltà nel sostenere una tesi difensiva. In mancanza di prove (documenti, testimoni, atti etc.) si possono valutare più indizi. Le prove devono essere il più sincere e significative possibili, ben contestualizzate e circostanziate, fornite di luogo, data, ora e attinenti ai fatti. E’ preferibile disporre di più prove, in modo da fare una selezione tra le più appropriate, eliminando quelle doppie, superflue o non sufficienti. Inoltre il giudice potrebbe non ammettere dei testimoni sui quali si fa affidamento, potrebbe non ammettere prove o anche non valutarle correttamente. Tutti rischi possibili che potrebbero dare un esito diverso da quello sperato. Ecco perché è preferibile spesso chiudere la lite con un accordo, che sia sufficientemente satisfattivo per tutti, magari rinunciando o perdendo qualcosa, piuttosto che sottoporsi all’alea di giudizio.
Gli elementi difensivi, prima di essere sottoposti al giudice, vengono valutati dal difensore di controparte e/o da eventuali consulenti tecnici. Nel procedimento amministrativo vengono valutate dall’Autorità interessata. Nel caso di un procedimento giudiziario o arbitrale, gli elementi sono a disposizione delle parti e la loro valutazione viene rimessa al libero apprezzamento del giudicante. In ogni caso, da parte nostra ci sarà tutto l'impegno unito alla collaborazione di chi assistiamo per reperire elementi favorevoli e valorizzare il fatto.
Si rappresenta inoltre la possibilità che il rapporto della parte con il proprio difensore potrebbe essere valutato dal giudice, come anche diverse e immotivate sostituzioni di vari difensori. Pertanto consigliamo di non sostituire il difensore per lievi incomprensioni e di tenere saldo il rapporto di fiducia con chiarimenti ove sussistano dubbi. Ciò andrà soprattutto a beneficio dell’assistito.
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Altri oneri ipotizzabili
Tra tutti gli oneri, alcuni di questi ipotizzabili sono tra quelli normalmente prevedibili allo stato di fatto (attuale) per il caso specifico. Particolare attenzione deve prestarsi per gli oneri negativi e per quelli che comportano un carico o un insuccesso, come spese sia legali che derivanti dalla domanda che al mancato conseguimento di quanto ambìto.
Nel corso del mandato potrebbero però sorgere altri oneri inizialmente non previsti o non prevedibili, che prontamente saranno portati a conoscenza del cliente.
Le spese legali e di giudizio di regola seguono la soccombenza. Ciò significa che la parte che ha totalmente perso il giudizio può essere condannata alla refusione delle spese di lite secondo la valutazione del giudice, che ne quantifica l'ammontare, nonché al rimborso delle spese in favore della controparte o dello Stato che le ha sostenuto o anticipate. Tuttavia può aversi una soccombenza parziale, nel qual caso di regola ciascuna parte paga le proprie spese legali.
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Gratuito patrocinio (patrocinio a spese dello Stato)
Al conferimento dell'incarico, ricorrendone i presupposti, può essere chiesto che il compenso sia posto a spese dello Stato. Lo Studio si riserva in tal caso i diritti e la più ampia facoltà di accettare questa modalità di pagamento.
Nei casi di preventiva accettazione da parte dello Studio il cliente che intende beneficiarne ha l'onere per legge di chiederne tempestivamente l'ammissione provvedendo agli adempimenti e alle dichiarazioni necessarie a propria cura, spese e responsabilità.
Tutta la documentazione e i requisiti richiesti devono essere posseduti effettivamente e regolarmente mantenuti anche dopo il primo atto di ammissione.
I soggetti tenuti ai pagamenti restano in ogni caso solidali con lo Stato per la dovuta corresponsione. Sono fatte salve tutte le riserve e le garanzie sul credito professionale.
In caso di soccombenza non saranno coperte le spese legali delle controparti.
L’importo annuo per il gratuito patrocinio è disponibile sul sito ufficiale istituzionale del Ministero della Giustizia al quale si rinvia per ulteriori informazioni e approfondimenti.
Per il reato di atti persecutori il patrocinio a spese dello stato potrebbe essere possibile senza limiti patrimoniali. Il Cliente ha pertanto l’onere di chiedere conferma allo Studio prima del conferimento dell’incarico.

Altre informative generali
Al cliente /assistito vengono fornite al momento del conferimento del mandato ampie e specifiche informazioni circa: a) le ragioni delle domande e delle difese, conoscendone gli effetti che ne deriveranno e che ne potrebbero derivare, anche in considerazione della mediazione, della negoziazione assistita, dell'arbitrato, della transazione, della conciliazione e dalla sentenza definitiva del giudice con tutti gli oneri che ne potrebbero derivare; b) la tecnica stragiudiziale e giudiziale, inclusa la sua qualità con tutte le scelte processuali e strategiche adottate e da adottare; c) i rischi di un cambio delle strategie difensive sia proprie che della controparte con tutte le conseguenze e i probabili oneri; d) tutto ciò che importa la sconfitta in giudizio, incluso quanto ne potrebbe derivare, in particolare per le spese di lite, di giustizia, spese di consulenza di parte e di ufficio, sanzioni, multe, ammende, diritti, interessi, indennizzi, compensi e onorari per la soccombenza parziale, reciproca e totale; e) il gratuito patrocinio ovvero il pagamento delle spese e degli onorari di un procedimento giudiziario a carico dello Stato per i soggetti che dimostrano i requisiti di legge e in particolare di trovarsi in disagio economico, secondo la soglia annuale di reddito predeterminata dalla normativa; f) l'incarico che presenta delle caratteristiche iniziali e relative, le quali in prosieguo possono modificarsi per il sopraggiungere di nuovi elementi (a titolo non esaustivo, documenti, prove, giurisprudenza, condizioni economiche, atti amministrativi, status, nuove /diverse intenzioni delle parti, nuovi /diversi interessi, nuovi o diversi interessi e diritti etc.). Per cui in considerazione che tutto può cambiare, quanto rappresentato al Cliente e all'Assistito è suscettibile di continuo mutamento (dinamicità dell'incarico) con conseguente e naturale alterazione della programmazione strategica difensiva. Parimenti possono anche cambiare i valori di ogni somma o affare, sia per avere che per dare, con ripercussione su compensi e ogni altro dovuto. Proprio su tali rischi, tra i quali sovviene la soccombenza, è opportuno accantonare anticipatamente il patrimonio anche per il caso di perdita /sconfitta. Sulla base di quanto ora osservato l'incarico potrebbe risultare effettivamente può gravoso, più oneroso, più laborioso, più articolato, richiedere più tempo e così via, come potrebbe accadere l'esatto contrario; g) ogni questione potrebbe essere soggetta a discordanza normativa, amministrativa e giurisprudenziale, così come su ogni punto potrebbe intervenire una riforma legislativa e/o una giurisprudenza che potrebbe incidere sensibilmente, ovvero che potrebbe migliorare o peggiorare ogni aspettativa, l'operato e/o quanto si volesse conseguire. Pertanto Cliente e Assistito devono costantemente tenersi in contatto con lo Studio per aggiornarsi su questi dati e sulla conseguente possibilità di mutare la pianificazione e la strategia difensiva. Per non intaccare il fondo spese eventualmente costituito e/o per una migliore speditezza dell’incarico, le informazioni sono rese oralmente, salvo che vengano appositamente richieste per iscritto o verbalizzate secondo tariffa /costi se previsti, comportandone un ulteriore aggravio anche di tempo materiale per la redazione e trasmissione; h) per un risultato regolare e/o ottimale dell'attività è necessario che sussistano le risorse necessarie, come i fondi economici, il tempo, un clima sereno e collaborativo, la fiducia reciproca. Per cui tanto più celerità è richiesta, tanto più è probabile che risultino delle imprecisioni, errori e omissioni non volontarie nell'operato. Ciò in ragione del carico psicologico e del contesto di serenità di cui il professionista deve essere garantito nell'uso dell'intelletto, quale fattore principale tipico delle professioni legali. Cliente e Assistito sono consapevoli e accettano il rischio in termini di ragionevolezza che l'operato può compromettersi in relazione alle loro condotte e alla loro richiesta di celerità, in particolare la presentazione di atti e documenti allo Studio a ridosso delle scadenze o su sollecito pretestuoso senza che vi siano scadenze prossime; i) la giurisprudenza e la dottrina possono essere disattese dal giudice /arbitro o dall’autorità chiamata a pronunciarsi, così come una norma può essere disapplicata anche in favore di un’altra; l) il prestatore d’opera e anche il giudicante sono liberi nel proprio apprezzamento delle prove e nella loro ammissibilità al procedimento decisorio.
In ragione di quanto sopra: a) l'Avv. Domenico Bertuccio ha facoltà di modificare il contenuto della consulenza e/o della domanda giudiziaria, di modificare e/o di meglio precisare il contenuto di quanto rappresentato nei propri atti e documenti, modificare ogni richiesta sia al Cliente /Assistito che a terzi anche senza preavviso o partecipazione richiesta o controfirma degli atti; b) Cliente e Assistito devono sempre essere pronti a fare fronte ad ogni inconveniente, psicologicamente prevenuti alla peggiore delle ipotesi o condizioni, visto che ogni affare stragiudiziale e giudiziale può sempre presentare ipotesi anche non previste e che solo il diligente e prudente premunirsi può contenere o limitare i disagi (concreti o ipotetici) che ne potrebbero derivare.
Per tutte le altre informazioni si rinvia al sito internet dello Studio www.studiobertuccio.it e alle disposizioni di normative che contrattualmente qui si presumono conosciute e per le quali non si ammette l’ignoranza.
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Lo Studio Legale dell’Avvocato Domenico Bertuccio con sede in Bianco (RC) alla Via P. Galluppi n. 6, (PEC domenico.bertuccio@pec.it) (PEO segreteria_web@studiobertuccio.it) in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tutti i dati personali che La riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione di moduli e questionari, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti "Codice"), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire l’istanza e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali e private ad essa connesse.
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici ad opera del titolare e/o di altri collaboratori opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell’Avv. Domenico Bertuccio e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dal predetto.
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L’Avv. Domenico Bertuccio informa che è possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al predetto e resta autorizzato ad accedere /estrarre copia dei dati, tutti e nessuno escluso, sia durante l’incarico che successivamente per atti a tutela dei propri diritti e interessi.
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Rapporto collaborativo tra difensore e assistito.
E’ fondamentale che il rapporto tra assistito e professionista sia sereno, collaborativo, senza contrasti e incomprensioni. La fiducia reciproca è necessaria affinché tutta l’attività venga predisposta nelle condizioni migliori. Lasciando da parte le ragioni giuridiche, il difensore che non subisce condizionamenti viene messo nelle migliori condizioni di essere performante per il proprio assistito. Qui le probabilità del successo aumentano notevolmente e possono fare la differenza.
Infatti nell'esperienza lavorativa molte cause hanno più possibilità di essere vinte già per il fatto che tra assistito e difensore regna un ottimo rapporto, mentre andando dall’altra parte notiamo una situazione turbolenta, con incomprensioni, manca la collaborazione, c'è un'invasione di campo, si innesta un circolo vizioso, pretese insostenibili, il difensore magari non viene pagato, nervosismo, tensione alta, si arriva a un rapporto logorante ed ecco all'improvviso la rottura. Al culmine della lite con il suo avvocato, l'assistito si ritrova a dover nominare un altro difensore che presto viene a sapere del pregresso, L'assistito comunque deve rispiegare tutto da capo e intanto vanno via del tempo prezioso. Il difensore deve correre per cercare di recuperare con fatica l'avanzata dell'avversario e naturalmente vuole essere adeguatamente retribuito, l'operazione è particolarmente difficoltosa e l'assistito chiede velociotà e precisione, ma qui, tra precedente difensore e quello nuovo i costi sono lievitati tanto. Le circostanze ovviamente fanno diventare l'assistito esigente e intransigente e anche il successivo difensore inizia ad accorgersi che qualcosa non va. L'altra parte intanto ha continuato per la sua strada e sta più avanti. Gli animi tornano a innervosirsi e ritorna la tensione. Ci ritroviamo ancora come prima, mentre si stava recuperando terreno.
Il quadro mostra un contesto ottimale da un lato (magari non avendo grandi basi giuridiche) e dall'altro disagi e costi per una parte psicologicamente meno lucida dell'altra ed esposta a fare il classico "autogol".
Per fortuna non tutti i casi sono così, però questo può succedere. Ecco una possibile spiegazione di come molte volte, senza entrare nel merito della vicenda, l'altra parte riesce a vincere. Grazie a una perfetta combinazione tra preparazione tecnica e lucidità (emersa perchè si è mantenuto un preciso contesto), questa parte riesce a trovare la giusta strategia e adimostrare le proprie ragioni o a ribaltare quelle avversarie oppure a farle cadere tutte senza grandi sforzi.
Questa rappresentazione è mutuata dall'esperienza professionale sul campo, vissuta sia da una parte che dall'altra e vuole essere solo un invito a mantenere sempre un rapporto ottimale con il proprio difensore per aumentare le probabilità di poter vincere una battaglia giudiziale o stragiudiziale che sia.
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Rapporti economici tra difensore e assistito.
Riprendendo un pizzico dell'analisi fatta sul rapporto personale tra difensore e assistito, occorre osservare che l'interesse del primo è quello di far valere le difese e le ragioni del secondo, a fronte, non solo di un trattamento rispettoso e sereno, ma anche in ragione del pagamento delle proprie spettanze che possiamo far rientrare nel concetto di rispetto. Già, perchè un assistito che si fa difendere senza che il proprio difensore abbia la giusta retribuzione, sostanzialmente "ruba" un servizio o commette un altro fatto ancor più grave.
Inoltre un difensore adeguatamente retribuito è altrettanto adeguatamente motivato a difendere il proprio assistito, sia psicologicamente che moralmente e a mettere in secondo piano le pratiche di quei clienti che ancora devono provvedere ai pagamenti; questo oltre il rapporto personale, che potrebbe anche essere ottimale, ma senza una giusta retribuzione, "l'ispirazione" difensiva scende fino ad azzerarsi.
Torniamo all'esempio fatto nel rapporto personale tra assistito e avvocato: da una parte c’è una puntuale retribuzione del difensore, giusta e dovuta, che lo motiva ancor di più a curarne al meglio l’interesse e dall’altra ci sono solo promesse di pagamento non mantenute per non dire fraudolente. Lascio al lettore le conclusioni su cosa è giusto e se è più corretto che il difensore non retribuito
La probabilità di incontrare rischi è proporzionale all’urgenza e/o alla mancata collaborazione da parte del Cliente /Assistito. Si consideri che la scarsità del tempo materiale potrebbe comportare anche la naturale conseguenza di una superficialità dell’opera eseguita, in particolare nei casi in cui l’incarico o la collaborazione dell’assistito avvengano a ridosso delle scadenze. Pertanto si consiglia di interessare il difensore degli atti il prima possibile, senza far passare tempo prezioso a vuoto.
Non possono poi essere sostenute cause palesemente infondate o pretestuose. Tuttavia si potrebbe tentare una via alternativa al giudizio (A.D.R.).
Compensi, onorari, diritti, imposte, spese e rimborsi vanno corrisposti anche in caso d'insuccesso dell'opera, in quanto viene pagata l’attività e non il risultato.
Il Cliente /Assistito deve essere consapevole che in caso di sua non collaborazione, ostilità al difensore o di contestazioni allo stesso infondate o frivole, il risultato dell’opera potrebbe risultare alterato e/o condizionato per causa diretta della sua condotta. Si consiglia sempre di chiedere delucidazioni al Professionista prima di avanzare illazioni che potrebbero essere infondate e rendere pertanto più gravoso l’incarico con tutti i rischi che ne potrebbero derivare.
Come già accennato, nel potere discrezionale il giudice potrebbe valutare anche i rapporti che l’assistito ha o dimostra con il difensore e assumerli anche per la propria decisione ai sensi dell’art. 116 CPC (in causa civile) e artt. 236 e 237 CPP. Pertanto in caso di richiesta avanzata dall’Autorità Giudiziaria sarà obbligatorio fornire riscontro corrispondente al vero.




Ho letto e accetto le informative

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