Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018
Gentile Cliente,
con la presente informativa lo Studio Legale Bertuccio, in qualità di Titolare del trattamento, desidera illustrarLe in modo chiaro e trasparente come verranno trattati i Suoi dati personali, in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento è lo Studio Legale Bertuccio, con sede in Bianco (RC) alla Via Pasquale Galluppi n. 6, in persona dell'Avv. Domenico Bertuccio. I recapiti sono indicati in fondo alla pagina.
2. Categorie di dati trattati
Trattiamo le seguenti categorie di dati:
- Dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, email, ecc.)
- Dati fiscali, catastali, previdenziali, dati assicurativi e bancari necessari per la gestione del rapporto contrattuale
- Dati relativi alla controversia o alla consulenza legale richiesta, inclusi i relativi documenti che fornisce l'assistito e i terzi (tra questi potrebbero esserci anche dati sensibili, dati giudiziari, dati sanitari, dati che rivelano opinioni, orientamenti sessuali, preferenze politiche etc.)
- Eventuali dati particolari (ex art. 9 GDPR) o relativi a condanne penali e reati (ex art. 10 GDPR), solo se strettamente necessari per l'espletamento dell'incarico professionale
3. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) Esecuzione dell'incarico professionale e adempimento di obblighi contrattuali (art. 6, par. 1, lett.b, GDPR)
- Gestione della relazione professionale, incluso il recupero del credito e la tutela di diritti e interessi del prestatore d'opera
- Gestione delle consulenze e dell'assistenza legale
- Adempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale
b) Adempimento di obblighi legali (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)
- Adempimenti in materia fiscale e contabile, previdenziale, assicurativa, bancaria, forense (ad esempio per pareri degli organi forensi)
- Adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007)
- Altri obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria
c) Legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. f, GDPR)
- Difesa di un diritto in sede giudiziaria
- Sicurezza dei locali e dei sistemi informatici dello Studio
- Gestione amministrativa interna
d) Consenso dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a e art. 9, par. 2, lett. a, GDPR)
- Invio di newsletter, messaggi promozionali e comunicazioni informative su novità normative e giurisprudenziali
- Trattamento di categorie particolari di dati, quando non già autorizzato da altra base giuridica
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a) b) e c) è obbligatorio, e il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale. Per le finalità di cui ai punti d), il conferimento è facoltativo.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR.
Lo Studio adotta specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, tra cui:
- Autenticazione informatica complessa
- Adozione di procedure di backup
- Protezione degli strumenti elettronici e dei dati contro i rischi di accesso abusivo
- Utilizzo di connessioni protette
- Crittografia per la protezione di dati sensibili e documenti
Dove è possibile anonimizzare i dati, questi saranno trattati con modalità che non permettano a terzi di risalire all'identità dell'interessato. In particolare sarà utilizzato un nome di fantasia.
Qualora l'interessato lo consenta espressamente, di potranno utilizzare i dati senza anonimizzanzione.
5. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per i seguenti periodi:
- Per la durata del rapporto contrattuale e per ulteriori 10 anni dalla conclusione dello stesso, per finalità di difesa in giudizio e adempimento di obblighi fiscali e contabili
- Per i dati trattati sulla base del consenso, fino alla revoca del consenso stesso
- Per i dati relativi alla videosorveglianza, per un periodo massimo di 48 ore, salvo speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dello Studio, e comunque non oltre 7 giorni, come previsto dal provvedimento generale del Garante. La conservazione oltre i termini è prevista per la tutela giudiziaria e per il tempo necessario per attuare questo diritto.
L’’interessato in ogni caso autorizza i sensi dell’art. 2961 C.C. l’Avv. Domenico Bertuccio ad essere esonerato dal rendere il conto degli incartamenti relativi alle liti decorsi 3 anni dalla cessazione dell’incarico.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
- Tribunali, Autorità giudiziarie o amministrative
- Altri professionisti (consulenti, commercialisti, notai, periti, ecc.) praticanti e collaboratori, quando necessario per lo svolgimento dell'incarico
- Controparti e loro difensori
- Ufficiali giudiziari, servizi postali e/o corrieri
- Istituti bancari, previdenziali, assicurativi
- Fornitori di beni e servizi per l'esecuzione dell'incarico
- Fornitori di servizi IT, servizi di ricerca informatica, cloud computing, elaborazione dati informatici anche tramite moduli LLM
- Organismi di mediazione e conciliazione
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di titolari autonomi, responsabili del trattamento o persone autorizzate, a seconda dei casi. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede dello Studio.
7. Trasferimento dei dati all'estero
I Suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. Qualora, per specifiche esigenze connesse alla sede di localizzazione dei server dei fornitori di servizi IT o cloud computing, fosse necessario trasferire i dati verso paesi terzi, il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
8. Diritti dell'interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, Lei può esercitare i seguenti diritti:
- Diritto di accesso (art. 15 GDPR): ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e ricevere copia dei dati in possesso del Titolare
- Diritto di rettifica (art. 16 GDPR): ottenere la correzione dei dati personali inesatti o l'integrazione di quelli incompleti
- Diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR): ottenere la cancellazione dei dati personali nei casi previsti dalla legge
- Diritto di limitazione (art. 18 GDPR): ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla normativa
- Diritto alla portabilità (art. 20 GDPR): ricevere in formato strutturato i dati personali che La riguardano e trasmetterli ad altro titolare
- Diritto di opposizione (art. 21 GDPR): opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano
- Diritto di revoca del consenso (art. 7 GDPR): revocare il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca
- Diritto di reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, www.garanteprivacy.it
Per esercitare i Suoi diritti, può inviare una richiesta all'indirizzo email [indirizzo email] o all'indirizzo postale del Titolare.
I locali dello Studio sono protetti da un sistema di videosorveglianza, segnalato da apposita cartellonistica conforme al provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010. Le immagini sono conservate per un periodo massimo di 48 ore, salvo specifiche esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dello Studio, e comunque non oltre 7 giorni. Le immagini possono essere visionate solo dal Titolare o da persone specificamente autorizzate.
L’Avv. Domenico Bertuccio è autorizzato ad acquisire e a trattare dati multimediali, comunicazioni audio vocali, registrazioni di conversazioni tra presenti e quanto altro assimilato, nel rispetto della normativa, per difendere un diritto proprio o altrui.
I Suoi dati non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati né a profilazione.
11. Aggiornamento dell'informativa
La presente informativa può essere oggetto di revisione periodica, anche in relazione alla normativa e giurisprudenza di riferimento. In caso di variazioni significative, Le sarà data notizia in anticipo attraverso gli strumenti di comunicazione dello Studio.
Può contattare il Titolare ai seguenti recapiti:
- Telefono: 3 3 1 5 8 1 1 0 5 6 oppure ufficio 0 6 2 1 7 0 3 2 4 3
- Email: s e g r e t e r i a @ s t u d i o b e r t u c c i o . i t
- PEC: d o m e n i c o . b e r t u c c i o @ p e c . i t
Informativa sul patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio)
Che cos'è il Patrocinio a Spese dello Stato
Il Patrocinio a Spese dello Stato è un istituto giuridico disciplinato dal DPR 115/2002 che garantisce il diritto costituzionale di difesa. Consente ai cittadini non abbienti di essere rappresentati in giudizio, sia per agire che per difendersi, nominando un avvocato senza dover sostenere le spese legali e processuali, che verranno pagate dallo Stato.
Ambito di applicazione
Il beneficio può essere richiesto per:
- Processi civili
- Processi penali
- Processi amministrativi
- Processi contabili
- Processi tributari
- Procedure di volontaria giurisdizione
- Attività di mediazione e negoziazione assistita
Non è previsto il patrocinio a spese dello Stato per attività stragiudiziale che non sia prevista dalla legge, ma solo per procedura giurisdizionale o procedimento stragiudiziale obbligatorio (non è ammesso il gratuito patrocinio per consulenze o attività stragiudiziali non obbligatorie);
Chi può richiedere il Patrocinio a Spese dello Stato
Possono accedere al beneficio:
- Cittadini italiani
- Cittadini dell'Unione Europea
- Stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale
- Apolidi (anche non residenti in Italia)
- Stranieri nei procedimenti ex d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25
- Enti e associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche
Requisiti
- Limiti di reddito
- Fondatezza della difesa
- Altri requisiti previsti dalla legge
Tutta la documentazione e i requisiti richiesti devono essere posseduti effettivamente e regolarmente mantenuti anche dopo il primo atto di ammissione.
Requisiti di reddito
Il requisito fondamentale per l'ammissione è un reddito annuo imponibile non superiore a:
€ 12.838,01* (aggiornamento pubblicato in G.U. n.130 del 6-6-2023)* (reddito ai fini IRPEF secondo l'importo stabilito annualmente dallo Stato; contattare lo Studio o visitare il sito internet del Ministero della Giustizia per conoscere l'ultimo valore aggiornato);
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti della famiglia, compreso l'istante. Solo in caso di controversie che riguardano diritti della personalità (come nelle separazioni personali), si considera esclusivamente il reddito personale del richiedente.
Per il reato di atti persecutori il patrocinio a spese dello stato potrebbe essere possibile senza limiti patrimoniali. Il Cliente ha pertanto l’onere di chiedere conferma allo Studio prima del conferimento dell’incarico.
Requisiti circa la fondatezza delle difese
L’azione difensiva non può essere pretestuosa, palesemente infondata o in totale assenza di una prospettiva probatoria (contattare lo Studio per una disamina preliminare).
Quando richiedere il Patrocinio a Spese dello Stato
È fondamentale che il cliente richieda il Patrocinio a Spese dello Stato all'atto del conferimento dell'incarico, prima dell'emissione del preventivo e comunque prima di conferire formalmente l'incarico professionale.
Come richiedere l'ammissione
Nei casi di preventiva accettazione da parte dello Studio, il cliente che intende beneficiarne ha l'onere per legge di chiederne tempestivamente l'ammissione provvedendo agli adempimenti e alle dichiarazioni necessarie a propria cura, spese e responsabilità.
Per accedere al beneficio, l'interessato deve presentare un'istanza di ammissione:
- In ambito civile: al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria competente e relativa alla causa.
- In ambito penale: all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.
- Per i processi in Cassazione: al Consiglio dell'Ordine del luogo in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Esercitato tale onere preventivo, l’avvocato predisporrà i propri adempimenti per il patrocinio a spese dello Stato.
L'istanza può essere presentata personalmente, tramite il proprio difensore o inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Contenuto dell'istanza scritta (contenuto generico per tutti i casi, salvo poi casi specifici)
L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:
- La richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce
- Le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il nucleo familiare
- Una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i redditi percepiti l'anno precedente
- L'impegno a comunicare eventuali variazioni di reddito entro trenta giorni
- Le enunciazioni in fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa
- L'indicazione delle prove che si intendono far valere
- La sottoscrizione dell'interessato, autenticata dal difensore o tramite autocertificazione
Procedura di ammissione
Entro dieci giorni* dalla presentazione della domanda, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o il magistrato competente valuta la fondatezza dell'istanza e comunica l'accoglimento o il rigetto al richiedente.
In caso di accoglimento precedente agli atti, l'interessato se non ha già provveduto, può nominare un difensore scegliendolo dall'apposito elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
Verifica dei requisiti e revoca
L'Agenzia delle Entrate verifica la veridicità delle dichiarazioni di reddito. Il beneficio può essere revocato se:
- Le dichiarazioni risultano false
- Si verificano modifiche delle condizioni reddituali durante il processo
- Il beneficiario non comunica le variazioni di reddito entro i termini previsti
In caso di perdita dei requisiti e/o del relativo mancato pagamento da parte dello Stato i soggetti tenuti ai pagamenti (solitamente il cliente) sono tenuti a saldare l’intero importo del dovuto retroattivamente alla data del conferimento del mandato difensivo, essendo fatte salve tutte le riserve e le garanzie sul credito professionale e di eventuali terzi.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000. Pertanto lo Studio si dissocia da dichiarazioni non corrispondenti al vero.
Costi
La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non comporta alcun costo. Tutte le spese dell'assistenza legale vengono pagate dallo Stato o sono prenotate a debito.
È importante sottolineare che l'avvocato o il praticante abilitato non possono richiedere l'anticipazione dei compensi. Per tale ragione, per evitare il possibile verificarsi di tali spiacevoli inconvenienti, il nostro Studio legale richiede che tale beneficio venga richiesto esattamente al conferimento dell’incarico.
La sottoscrizione del preventivo o il conferimento senza l’apposita richiesta scritta di tale beneficio equivale a espressa rinuncia al gratuito patrocinio e quindi determina l’obbligo di versare il compenso secondo il preventivo e in mancanza di questo, secondo i parametri ministeriali (netti) di liquidazione vigenti oltre oneri e accessori.
L’importo stabilito per i limiti reddituali sopra indicato è meramente indicativo. Si prega di verificare sul sito del MEF o con il proprio consulente fiscale la variazione o l’aggiornamento dello stesso in quanto è soggetto a errori o a variazione. L’importo annuo per il gratuito patrocinio è anche disponibile sul sito ufficiale istituzionale del Ministero della Giustizia al quale si rinvia per ulteriori informazioni e approfondimenti.
Soccombenza
In caso di soccombenza non saranno coperte le spese legali verso le controparti.
Note:
*) Dati soggetti a variazione. Verificare di volta in volta al momento
Per ulteriori informazioni si prega di prendere contatti con lo Studio
Informativa sulla negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014
La negoziazione assistita rappresenta un percorso alternativo alla tradizionale giurisdizione per la risoluzione delle controversie, disciplinata dal Decreto Legge n. 132/2014, successivamente convertito nella legge n. 162 del 2014.
Si informa pertanto:
Si tratta di una procedura basata su un accordo tra le parti, le quali si impegnano a collaborare attivamente, in uno spirito di buona fede e lealtà, per giungere a una soluzione amichevole del conflitto, con l'assistenza di avvocati regolarmente iscritti all'albo.
La presente informativa riguarda la possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocato/i, disciplinata dagli artt. da 2 a 11 del citato D.L. n. 132/2014 (del cui contenuto viene fornita una chiara, dettagliata ed esaustiva informazione anche oralmente), per tentare la risoluzione in via amichevole della controversia vertente su diritti disponibili.
- Che la convenzione di negoziazione, conclusa con l'assistenza di un avvocato, è redatta a pena di nullità in forma scritta e che il termine per l'espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese;
- Che l'accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e che, quando ha ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 del codice civile, la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
- Che la mancata risposta (entro il termine di 30 giorni dalla ricezione) o il rifiuto all'invito a stipulare la convenzione può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile;
- Che le parti e gli avvocati sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni le parti e gli avvocati non possono essere tenuti a deporre e si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale. Inoltre, si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili;
- Della possibilità - tranne che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti - di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato disciplinata dal citato D.L. n. 132/2014 (del cui contenuto viene fornita una chiara, dettagliata ed esaustiva informazione anche orale) al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione, di modifica delle condizioni di divorzio con la controparte;
- Che l'accordo raggiunto – che non può contenere patti di trasferimento patrimoniale - produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali sostituiti;
- Che l'avvocato è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, copia, dallo stesso autenticata, dell'accordo munito delle certificazioni necessarie;
- Che copia dell'accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell'Ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati ai fini della raccolta dati.
Salvi ulteriori adempimenti di legge.
La negoziazione assistita può essere:
- Obbligatoria: nei casi previsti dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziale
- Facoltativa: quando le parti scelgono liberamente di ricorrervi per risolvere una controversia
Negoziazione assistita vs Mediazione (D.Lgs. 28/2010)
La negoziazione assistita si differenzia dalla mediazione per i seguenti aspetti:
- Nella negoziazione assistita non è presente un terzo neutrale (mediatore), ma sono gli avvocati delle parti a facilitare l'accordo
- La negoziazione assistita è gestita direttamente dagli avvocati, mentre la mediazione si svolge presso organismi accreditati
- La mediazione prevede un incontro preliminare informativo obbligatorio, mentre nella negoziazione l'invito può essere rifiutato (con possibili conseguenze processuali)
- I costi della mediazione sono stabiliti per legge, mentre quelli della negoziazione assistita sono concordati con i rispettivi avvocati
Negoziazione assistita vs Transazione
La negoziazione assistita si differenzia dalla transazione per:
- La transazione è un contratto disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.), mentre la negoziazione assistita è una procedura regolamentata da una legge specifica
- La transazione non richiede necessariamente l'assistenza di avvocati, mentre nella negoziazione assistita è obbligatoria
- L'accordo raggiunto con la negoziazione assistita ha automaticamente valore di titolo esecutivo, mentre la transazione ordinaria necessita di ulteriori passaggi per acquisire tale efficacia
- La negoziazione assistita prevede una procedura formale con termini e modalità specifiche, mentre la transazione è più flessibile nella forma
Costi e partecipazione dell'assistito
La negoziazione assistita prevede dei costi specifici ad hoc per tale procedura, distinti da quelli di un eventuale procedimento giudiziale. Questi costi vengono preventivamente concordati con il cliente e possono variare in base alla complessità della controversia.
La partecipazione attiva dell'assistito è fondamentale e può essere determinante per il successo della procedura se affrontata con il giusto spirito collaborativo e conciliativo. Il cliente è chiamato a partecipare attivamente agli incontri, fornire informazioni complete e veritiere, valutare con obiettività le proposte e le controproposte, e mantenere un atteggiamento costruttivo durante tutto il percorso.
La negoziazione assistita come opportunità
Il nostro Studio privilegia, ove possibile, il ricorso alla negoziazione assistita rispetto al procedimento civile ordinario perché rappresenta una vera opportunità per l'assistito in termini di:
- Risparmio di tempo: mentre un procedimento civile può durare anni (in media 3-5 anni considerando tutti i gradi di giudizio), la negoziazione assistita ha una durata massima predefinita (da 1 a 3 mesi, con possibile proroga di 30 giorni);
- Contenimento dei costi: le spese legali sono significativamente inferiori rispetto a quelle di un procedimento giudiziale completo;
- Riduzione dell'alea di giudizio: si elimina l'incertezza legata all'esito di un procedimento giudiziale;
- Evitare lunghe e costose procedure giudiziarie: a una sentenza di primo grado potrebbe seguire un appello, un ricorso per cassazione, con ulteriore dispendio di tempo e risorse economiche
L'importanza del compromesso
È fondamentale che il cliente comprenda che nella negoziazione assistita è necessario scendere a compromessi e fare qualche passo indietro, senza tuttavia rinunciare ai propri diritti e interessi fondamentali. In alcune circostanze, può essere preferibile "cedere" una piccola parte rispetto a ciò che si potrebbe potenzialmente perdere con un procedimento giudiziario completo.
Nella negoziazione assistita si tende a dare una migliore definizione dei propri diritti e interessi, valutando anche le posizioni della controparte e tentando per quanto possibile di raggiungere un equilibrio di soddisfazione comune.
La filosofia del nostro Studio
Il nostro Studio ritiene che la negoziazione assistita sia la strada auspicabile per risolvere le controversie, a prescindere dal fatto che si abbia torto o ragione. I tempi sono mediamente molto più brevi rispetto a una causa civile e i costi sono contenuti.
Tuttavia, il successo della procedura dipende anche dalla disponibilità della controparte e dei suoi legali a risolvere la vicenda in via non contenziosa. Purtroppo, non sempre si incontrano avvocati che prediligono questa modalità di risoluzione, e questo può talvolta costringere ad agire processualmente.
Riteniamo comunque che la negoziazione assistita sia una procedura da percorrere a prescindere dal fatto che sia obbligatoria o meno, in quanto rappresenta un'opportunità concreta per tutelare gli interessi del cliente in modo efficiente, economico e con minore stress emotivo.
Ambiti di applicazione
La negoziazione assistita può essere utilizzata in vari ambiti, tra cui:
- Controversie civili su diritti disponibili
- Separazione personale e divorzio
- Controversie in materia di lavoro
- Risarcimento danni da circolazione stradale
Deposito degli accordi
A partire dal 5 febbraio 2024, gli accordi di negoziazione assistita devono essere depositati sulla piattaforma unica nazionale del Consiglio Nazionale Forense.
Per gli accordi in materia di famiglia, il deposito è finalizzato anche all'archiviazione e conservazione da parte del Consiglio dell'Ordine.
Per ulteriori informazioni contattare lo Studio
Informativa sulla Mediazione Civile Obbligatoria e Facoltativa
La presente informativa viene fornita ai sensi dell'art. 4, 3° comma del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, per informare il cliente in merito alla mediazione civile, ai suoi costi e ai relativi benefici.
Natura e Ambito della Mediazione
1. La mediazione civile rappresenta una procedura di risoluzione alternativa delle controversie che può essere:
- Facoltativa: liberamente scelta dalle parti per tentare la risoluzione stragiudiziale di qualsiasi controversia relativa a diritti disponibili
- Obbligatoria: costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
La mediazione civile è uno strumento efficace per risolvere le controversie in modo rapido, economico e consensuale. Ecco perché la mediazione può essere vantaggiosa per Lei:
Scopo della mediazione
La mediazione serve a:
- Risolvere la controversia in modo amichevole, senza ricorrere al tribunale
- Trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, con l'aiuto di un mediatore imparziale
- Preservare i rapporti tra le parti, promuovendo il dialogo e la collaborazione
- Vantaggi rispetto alla negoziazione assistita e alla causa in tribunale
Tempi più rapidi
La mediazione si conclude in massimo 3-4 mesi 36
Un processo civile può durare in media 10 anni7
Alcune caratteristiche illustrative della mediazione
Costi inferiori
Le spese di mediazione sono notevolmente più basse rispetto a un processo.
Sono previste agevolazioni fiscali per la mediazione.
Maggiore controllo sulla soluzione. In mediazione, le parti decidono direttamente l'accordo. In tribunale, la decisione è imposta dal giudice.
Riservatezza
Il procedimento di mediazione è totalmente riservato. Le udienze in tribunale sono generalmente pubbliche
Flessibilità
La mediazione permette di trovare soluzioni creative e personalizzate. Una sentenza del tribunale è più rigida e standardizzata.
Preservazione dei rapporti
La mediazione promuove il dialogo e può mantenere buoni rapporti tra le parti. Un processo tende ad inasprire il conflitto.
Esecutività dell'accordo
L'accordo di mediazione ha valore di titolo esecutivo. Offre quindi le stesse garanzie di una sentenza.
La mediazione rappresenta quindi un'opportunità per risolvere la Sua controversia in modo efficiente, economico e soddisfacente, evitando le lungaggini e i costi di un processo in tribunale.
Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
L'assistenza dell'avvocato è obbligatoria tanto al primo incontro quanto ai successivi incontri di mediazione.
I costi della mediazione sono regolati dal D.M. 150/2023 e prevedono diverse voci di spesa che variano in base al valore della controversia e alla tipologia di mediazione (obbligatoria o volontaria) e si dividono in spese dell’avvocato e spese per l’organismo di mediazione.
Ecco un riepilogo dei costi secondo i parametri di liquidazione:
Costi per l'avvocato:
Il compenso dell'avvocato nella procedura di mediazione è regolato dal Decreto Ministeriale n. 55/2014, modificato dal decreto n. 147/2022. Il compenso varia in base al valore della controversia e alle fasi della mediazione:
Fase di attivazione
- Da 60 euro (per controversie fino a 1.100 euro) a 1.305 euro (per controversie tra 260.001 e 520.000 euro);
Fase di negoziazione
- Da 120 euro (per controversie fino a 1.100 euro) a 2.610 euro (per controversie tra 260.001 e 520.000 euro);
Fase di conciliazione
- Da 180 euro (per controversie fino a 1.100 euro) a 3.915 euro (per controversie tra 260.001 e 520.000 euro)
In caso di accordo, è previsto un aumento del 30% per i compensi delle fasi di attivazione e negoziazione.
Le tariffe per l'organismo di mediazione, secondo il D.M. 150/2023, si dividono in:
- 40 euro + IVA per controversie fino a 250.000 euro
- 80 euro + IVA per controversie superiori a 250.000 euro
Questi sono costi suscettibili di variazione che saranno aggiornati al momento secondo l’organismo interpellato, per cui occorre attendere conferma.
Variano in base all’organismo, al valore della controversia e al tipo di mediazione (obbligatoria o volontaria). Ad esempio, per mediazioni obbligatorie:
- 48 euro + IVA per controversie fino a 1.000 euro
- 96 euro + IVA per controversie da 1.000,01 a 50.000 euro
- 136 euro + IVA per controversie superiori a 50.000 euro
- 10% per accordo al primo incontro
- 25% per accordo in incontri successivi
- 20% per controversie complesse
Costi notarili
Nella mediazione civile, i costi notarili possono variare in base alla complessità dell'accordo e al valore della controversia. Ecco alcuni punti chiave sui costi notarili in mediazione:
1. Le spese notarili sono generalmente a carico delle parti coinvolte nella mediazione.
2. Per accordi di mediazione che riguardano l'usucapione immobiliare, le tariffe notarili possono variare da €1.000 per valori fino a €10.000, fino a €4.000 per valori oltre €5.000.000.
3. Il verbale di accordo di mediazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di €50.000. Per la parte eccedente, l'imposta è dovuta normalmente.
4. In caso di compravendita, le spese notarili sono di solito a carico del compratore, ma le parti possono accordarsi diversamente.
5. Per divisioni, le spese sono generalmente ripartite tra i condividenti in proporzione ai loro interessi.
6. È consigliabile coinvolgere il notaio con anticipo rispetto all'ultimo incontro di mediazione per valutare i costi.
7. Le parti possono negoziare la ripartizione delle spese notarili durante la mediazione.
È importante notare che questi costi sono separati dalle spese di mediazione stesse e possono variare in base alle specifiche dell'accordo raggiunto.
È importante notare che questi costi sono indicativi e possono variare. Si consiglia di verificare sempre le tariffe specifiche dell'organismo di mediazione scelto e di consultare il proprio avvocato per una stima precisa dei costi totali.
Chiunque partecipi alla mediazione, oltre le spese per l’Organismo, deve versare:
Mediazione Obbligatoria
Spese di avvio:
- € 32,00 + IVA per controversie fino a € 1.000,00
- € 60,00 + IVA per controversie da € 1.000,01 a € 50.000,00
- € 88,00 + IVA per controversie superiori a € 50.000,00 o di valore indeterminato
Spese per il primo incontro:
- € 48,00 + IVA per controversie fino a € 1.000,00
- € 96,00 + IVA per controversie da € 1.000,01 a € 50.000,00
- € 136,00 + IVA per controversie superiori a € 50.000,00
Mediazione Volontaria
Spese di avvio:
- € 40,00 + IVA per controversie fino a € 1.000,00
- € 75,00 + IVA per controversie da € 1.000,01 a € 50.000,00
- € 110,00 + IVA per controversie superiori a € 50.000,00 o di valore indeterminato
Spese per il primo incontro:
- € 60,00 + IVA per controversie fino a € 1.000,00
- € 120,00 + IVA per controversie da € 1.000,01 a € 50.000,00
- € 170,00 + IVA per controversie superiori a € 50.000,00
Spese Vive
Sono inoltre dovute le spese vive sostenute dall'organismo, come ad esempio € 5,84 (IVA compresa) per ogni raccomandata A/R inviata per la convocazione delle parti.
Benefici Fiscali
L'utilizzo della procedura di mediazione comporta i seguenti vantaggi fiscali:
1. Credito d'imposta: possibilità di ottenere un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di € 500,00 in caso di successo della mediazione, ridotto della metà in caso di insuccesso.
2. Esenzioni fiscali:
- Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
- Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00. In caso di valore superiore, l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
Gratuito Patrocinio
È possibile avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento di mediazione, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge.
Valore Legale dell'Accordo
Il verbale di accordo, sottoscritto da tutte le parti aderenti alla mediazione e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo per:
- L'espropriazione forzata
- L'esecuzione per consegna e rilascio
- L'esecuzione degli obblighi di fare e non fare
- L'iscrizione di ipoteca giudiziale
Note Importanti
Dal 30 giugno 2023, a seguito delle modifiche apportate all'art. 8 del D. Lgs. 28/2010 dal D. Lgs. 149/2022, è stato eliminato il cosiddetto "primo incontro senza compenso", in quanto risultava in contrasto con l'art. 36 della Costituzione.
Informativa sulle spese legali e spese vive
Lo Studio Legale, in conformità con quanto previsto dall'art. 13 della Legge 247/2012 e dal Codice Deontologico Forense, fornisce ai propri clienti le seguenti informazioni relative alle spese legali e alle spese vive.
Preventivo scritto
In ottemperanza alla normativa vigente, lo Studio Legale fornisce al cliente un preventivo scritto che indica:
- Il grado di complessità dell'incarico
- La prevedibile misura del costo della prestazione professionale
- Gli oneri ipotizzabili dall'inizio alla conclusione dell'incarico
- La distinzione dettagliata tra oneri, spese e compenso professionale
Il preventivo viene redatto in forma cartacea o digitale, come richiesto dalla legge, indipendentemente da una specifica richiesta del cliente.
All'atto dell'accettazione, il preventivo deve specificare espressamente se il cliente intende avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
Determinazione del compenso
Il compenso professionale per l’opera intellettuale viene determinato principalmente attraverso pattuizione scritta tra avvocato e cliente. Di regola vengono applicati i vigenti parametri ministeriali che rappresentano il criterio guida nella determinazione del compenso. Gli importi sono importi netti, ai quali aggiungere le spese generali al 15%, il CPA (Cassa avvocati) al 4%, eventualmente l’IVA al 22% se il regime fiscale del professionista la impone, il rimborso del bollo sulle fatture. Il compenso può subire variazioni in base agli elementi tutti indicati nel D.M. 147/2022 e in particolare secondo il grado di complessità, l'importanza della questione, il numero delle parti etc. Si invita a prendere integrale visione del decreto vigente sui parametri di liquidazione forense.
Attualmente vengono applicati i seguenti parametri:
D.M. 147/2022 Ministero della Giustizia.
Spese vive
Oltre al compenso professionale (riferito all’opera intellettuale), il cliente è tenuto a corrispondere le spese vive sostenute o da sostenere per l'espletamento dell'incarico, tra cui:
- Contributo unificato;
- Marca da bollo;
- Diritti di cancelleria;
- Spese di notifica;
- Spese per iscrizioni e trascrizioni;
- Eventuali consulenze tecniche;
- Altre spese documentate necessarie per lo svolgimento dell'incarico o rimborsi di legge;
Tali spese vengono indicate separatamente rispetto al compenso professionale sia nel preventivo iniziale sia nella notula finale e non costituiscono guadagno per l’avvocato ma sono destinate alle casse di terzi
Modalità di fatturazione
La fatturazione avviene al momento del pagamento effettivo delle prestazioni, secondo il principio di cassa previsto dalla normativa fiscale. In caso di impossibilità di rilascio immediato della fattura /parcella, verrà fornita una quietanza di pagamento con indicazione dell'importo e della data.
Nota importante
Il patrocinio a spese dello Stato (il c.d. gratuito patrocinio) deve essere richiesto espressamente dietro presentazione dei requisiti di ammissibilità. Diversamente opererà la pattuizione dei compensi.
Spese legali corrisposte dalla controparte
Le spese legali spettano sempre e comunque al cliente a prescindere da liquidazioni giudiziali e contributi da terzi, trattandosi di un contratto tra cliente /assistito e professionista.
Nel caso in cui la controparte corrisponda in tutto o in parte le spese legali, se non è stato pattuito diversamente, queste vanno a rimborso o in compensazione.
Si sollecita a prendere visione dell’informativa relativa al patrocinio a spese dello Stato presente su questo sito e i parametri di liquidazione forensi.
In caso di controversie o dubbi sulla determinazione del compenso, lo Studio è sempre disponibile a fornire chiarimenti e a ricercare soluzioni condivise nel rispetto della normativa vigente.
Informativa Professionale per l'Attività Legale in Materia Civile
L'esercizio della professione forense in Italia è regolato da un rigoroso quadro normativo e deontologico che impone all'avvocato precisi obblighi informativi nei confronti dei clienti. La presente informativa, redatta in conformità alle disposizioni del Codice Deontologico Forense e della normativa vigente, intende fornire una panoramica completa e trasparente sui servizi legali offerti, sulle modalità di svolgimento dell'incarico professionale e sugli obblighi reciproci nel rapporto tra avvocato e cliente. Attraverso questo documento si vuole garantire la piena consapevolezza del cliente riguardo alle caratteristiche dell'assistenza legale, sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale, assicurando la massima trasparenza sui costi, tempi e procedure, nonché sui diritti e doveri di entrambe le parti coinvolte nel rapporto professionale.
Principi Generali dell'Attività Professionale Forense
Natura dell'Obbligazione Professionale
L'obbligazione dell'avvocato costituisce un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Questo principio fondamentale significa che il professionista si impegna a prestare la propria opera con la massima diligenza, competenza e professionalità, ma non può garantire il raggiungimento di uno specifico risultato favorevole. L'avvocato si impegna a tutelare al meglio i diritti e gli interessi del cliente, utilizzando tutte le strategie e gli strumenti legali a disposizione, ma l'esito finale della controversia dipende da molteplici fattori, tra cui le circostanze concrete del caso, il quadro normativo applicabile, gli orientamenti giurisprudenziali e le decisioni dell'autorità giudiziaria.
Doveri Deontologici Fondamentali
L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi del Codice Deontologico Forense. La professione forense si fonda su principi di lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza. Nel rapporto con il cliente, l'avvocato è tenuto ad agire con trasparenza, correttezza e nel pieno rispetto dei doveri di riservatezza e segretezza professionale. Ogni informazione acquisita nell'esercizio della professione viene trattata con la massima confidenzialità, essendo il segreto professionale un pilastro fondamentale del rapporto fiduciario tra avvocato e cliente. L'avvocato deve sempre anteporre gli interessi del cliente a quelli personali, evitando situazioni di conflitto di interesse e garantendo l'indipendenza della propria assistenza professionale.
Trasparenza e Correttezza dell'Informazione
Nel fornire informazioni sulla propria attività professionale, l'avvocato deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. È vietato fornire informazioni comparative con altri professionisti o diffondere contenuti equivoci, ingannevoli, denigratori o suggestivi. L'avvocato deve sempre indicare il proprio titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza[1[6. I titoli accademici, come quello di professore, possono essere utilizzati solo se effettivamente conseguiti, specificando la qualifica e la materia di insegnamento.
Fase Stragiudiziale: Caratteristiche e Informazioni
Definizione e Ambito dell'Attività Stragiudiziale
L'attività stragiudiziale comprende tutte le prestazioni legali svolte al di fuori del contesto processuale e finalizzate alla tutela degli interessi del cliente senza ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa fase include attività di consulenza, assistenza nella redazione di atti e documenti, partecipazione a trattative, redazione di pareri legali, assistenza nella conclusione di accordi e transazioni, e più in generale ogni attività volta a prevenire o risolvere controversie senza l'intervento del giudice. L'attività stragiudiziale costituisce spesso una fase preliminare rispetto all'eventuale giudizio, ma può anche rappresentare un percorso autonomo e alternativo alla via giudiziale, potenzialmente in grado di garantire risultati soddisfacenti in tempi più brevi e con costi più contenuti.
Compensi per l'Attività Stragiudiziale
I compensi per l'attività stragiudiziale sono disciplinati dal Capo III del D.M. 55/2014 e successive modifiche, che prevede apposite tabelle parametriche per la determinazione del corrispettivo professionale. Tali compensi sono dovuti dal cliente all'avvocato anche se quest'ultimo abbia successivamente prestato la propria opera in giudizio, sempre che le prestazioni stragiudiziali non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, così da costituirne il naturale completamento. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'attività stragiudiziale deve trovare un congruo rimborso quando non sia catalogata tra le attività giudiziali dalla tariffa forense. Le prestazioni stragiudiziali vengono quantificate secondo specifici parametri che tengono conto della complessità della questione, del tempo impiegato, del valore della pratica e degli interessi coinvolti.
Mediazione e Procedure Alternative
Il D.lgs. 28/2010 ha introdotto in Italia l'istituto della mediazione civile e commerciale come strumento di risoluzione alternativa delle controversie. L'avvocato ha l'obbligo di informare il cliente, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle relative agevolazioni fiscali previste dalla legge. Tale informativa deve indicare anche i casi in cui il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale[4[10. L'informazione deve essere fornita in modo chiaro e per iscritto, e il documento che la contiene deve essere sottoscritto dal cliente e allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. In caso di violazione di questi obblighi informativi, il contratto tra avvocato e cliente è annullabile.
Negoziazione Assistita
La negoziazione assistita, introdotta dal D.L. 132/2014 convertito nella L. 162/2014, rappresenta un'ulteriore procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie. Si tratta di un accordo tramite il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere amichevolmente una controversia tramite l'assistenza dei rispettivi avvocati. Come per la mediazione, l'avvocato ha il dovere di informare il cliente su questa possibilità, spiegandone le caratteristiche, i vantaggi fiscali e i casi in cui costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, prevede una specifica tabella (n. 25 bis) per la determinazione dei compensi relativi alle procedure di mediazione o negoziazione assistita, riconoscendo l'autonomia di questa fase rispetto a quella giudiziale.
Fase Giudiziale: Caratteristiche e Informazioni
Natura e Svolgimento del Processo Civile
La fase giudiziale si attiva quando, non essendo stato possibile risolvere la controversia in via stragiudiziale, si rende necessario ricorrere all'autorità giudiziaria. Il processo civile italiano è regolato dal Codice di Procedura Civile e si articola in diverse fasi: introduttiva, istruttoria, decisoria ed eventualmente esecutiva. L'avvocato deve informare il cliente sulla tipologia di procedimento più adatta al caso concreto, sulle possibili strategie processuali, sui diritti e doveri delle parti nel processo, nonché sulla prevedibile durata dello stesso e sui possibili esiti. Il cliente deve essere aggiornato costantemente sullo sviluppo del procedimento e sulle eventuali necessità di compiere atti volti a evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli.
Compensi per l'Attività Giudiziale
I compensi per l'attività giudiziale sono disciplinati dal Capo II del D.M. 55/2014 e successive modifiche, che prevede tabelle parametriche specifiche per le diverse tipologie di procedimenti. La determinazione del compenso tiene conto di vari fattori, tra cui il valore della controversia, la complessità delle questioni giuridiche trattate, l'importanza dell'opera prestata, l'urgenza richiesta e i risultati conseguiti[3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato deve comunicare in forma scritta, se richiesto dal cliente, il prevedibile costo della prestazione professionale. Eventuali variazioni significative rispetto al preventivo iniziale devono essere tempestivamente comunicate al cliente.
Obbligo di Informazione durante il Processo
Durante tutto lo svolgimento del mandato, l'avvocato è tenuto a informare il cliente sugli sviluppi della causa, sulle strategie processuali adottate, sugli eventuali rischi e sulle possibilità di successo. In particolare, l'avvocato deve riferire al cliente ogni circostanza rilevante appresa nell'esercizio del mandato che possa incidere sulla sua posizione e sui suoi interessi. L'informazione deve essere tempestiva, chiara e completa, per consentire al cliente di compiere scelte consapevoli in relazione alla controversia. Il dovere di informazione si estende anche all'eventuale possibilità di definire la controversia in via transattiva o tramite procedure alternative al processo, qualora tale opportunità emerga durante il corso del giudizio.
Possibili Esiti e Conseguenze del Giudizio
L'avvocato deve informare il cliente sugli scenari possibili relativi all'esito del giudizio, illustrando le conseguenze favorevoli e sfavorevoli che potrebbero derivarne. Ciò include informazioni sul regime delle spese legali, sul principio della soccombenza e sulle possibilità di impugnazione della sentenza. Il cliente deve inoltre essere informato sui tempi e i costi prevedibili dell'eventuale fase di esecuzione forzata, qualora si ottenga una sentenza favorevole che richieda di essere eseguita coattivamente. L'avvocato deve rendere queste informazioni in modo obiettivo e realistico, evitando di creare aspettative non fondate ma anche di sottovalutare le concrete possibilità di successo.
Trattamento dei Dati Personali
Informativa sulla Privacy
In conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, l'avvocato è tenuto a fornire al cliente un'informativa completa sul trattamento dei dati personali. Secondo le regole deontologiche approvate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (regolamento n. 512/2019), l'avvocato può fornire tale informativa mediante affissione nei locali dello studio e pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali. L'informativa deve specificare le finalità e le modalità del trattamento, la base giuridica, i diritti dell'interessato, il periodo di conservazione dei dati e le misure di sicurezza adottate per proteggerli.
Segreto Professionale e Riservatezza
Il dovere di segretezza e riservatezza costituisce un principio fondamentale della professione forense. L'avvocato deve mantenere il più rigoroso riserbo su ogni fatto, informazione, dettaglio o circostanza di cui è venuto a conoscenza nell'assistere il proprio cliente. Questo dovere è posto a tutela della parte assistita e rappresenta la base del rapporto fiduciario tra avvocato e cliente. Come precisato dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 130/2013, l'avvocato ha l'obbligo di tenere riservata l'esistenza stessa del rapporto professionale e l'oggetto del mandato difensivo. Il cliente deve essere informato che tutte le comunicazioni e i documenti scambiati con il proprio legale sono coperti dal segreto professionale e che tale protezione è garantita anche dopo la cessazione del mandato.
Conclusione e Aspetti Pratici
L'informativa qui presentata rappresenta uno strumento essenziale per stabilire un rapporto professionale trasparente e conforme ai principi deontologici e alla normativa vigente. La chiarezza delle informazioni fornite al cliente costituisce non solo un obbligo legale per l'avvocato, ma anche una condizione imprescindibile per instaurare quel rapporto di fiducia che è alla base della relazione professionale. Il cliente, adeguatamente informato su tutti gli aspetti rilevanti dell'assistenza legale, potrà compiere scelte consapevoli e partecipare attivamente alla gestione della propria posizione giuridica. L'avvocato, dal canto suo, adempiendo scrupolosamente ai propri doveri informativi, non solo si conformerà alle prescrizioni deontologiche, ma contribuirà anche a valorizzare l'immagine della professione forense, rafforzando la percezione sociale del ruolo dell'avvocato come garante dei diritti e della giustizia.
Informativa Generale: Rapporto Professionale Avvocato-Cliente, Oneri e Responsabilità
Il presente documento costituisce un'informativa generale sulle caratteristiche essenziali del rapporto professionale tra avvocato e cliente, sui rispettivi obblighi e oneri, nonché sulle aspettative realistiche relative all'attività difensiva, in conformità con la normativa vigente e i princìpi deontologici della professione forense.
Fattori Determinanti del Successo della Difesa Legale
Il successo di una difesa legale dipende da molteplici fattori variabili che includono il quadro normativo, gli orientamenti giurisprudenziali, le elaborazioni dottrinali, le condizioni tecniche e scientifiche e il materiale probatorio disponibile L'efficacia dell'assistenza legale è inoltre influenzata da circostanze talvolta imprevedibili, come la qualità del rapporto instaurato con il cliente, che deve fondarsi su rispetto reciproco, correttezza, sincerità e fiducia. Un rapporto di collaborazione ottimale rende più agevole per il difensore perseguire i diritti e gli interessi dell'assistito.
È fondamentale comprendere che, secondo i principi deontologici, l'avvocato è vincolato a un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Il professionista si impegna a utilizzare diligenza, competenza e strumenti tecnico-giuridici adeguati per tutelare gli interessi del cliente, senza poter garantire il conseguimento di uno specifico risultato. Il diritto, per sua natura intrinseca, non costituisce una scienza esatta ed è soggetto a interpretazioni variabili che possono influenzare l'esito del caso.
Aspetti Economici del Rapporto Professionale
La motivazione psicologica del difensore rappresenta un elemento essenziale per un'efficace assistenza legale. Al di fuori dei casi di patrocinio a spese dello Stato, un professionista non adeguatamente retribuito potrebbe perdere interesse e dedizione nella gestione del caso, compromettendo potenzialmente la qualità dell'assistenza
Il cliente che non possa adempiere correttamente agli obblighi di pagamento ha l'onere di darne tempestiva comunicazione all'avvocato, preferibilmente prima che l'attività professionale venga espletata o prosegua ulteriormente. Questa comunicazione consente al professionista di valutare consapevolmente il prosieguo del rapporto.
Il mancato rispetto degli accordi economici, così come delle indicazioni professionali del difensore, può potenzialmente compromettere l'efficacia dell'assistenza legale, causando disagi, interruzioni o l'impossibilità di conseguire il risultato desiderato. Il cliente deve essere consapevole di questa possibilità e delle sue implicazioni.
Collaborazione nella Strategia Difensiva
Per ottimizzare le probabilità di successo della difesa, il cliente ha l'onere di consegnare tempestivamente al professionista tutta la documentazione rilevante in suo possesso e di fornire informazioni complete e veritiere La collaborazione implica anche l'astensione da comportamenti che possano alterare o compromettere l'impostazione difensiva elaborata dal professionista.
L'assistito deve comprendere che l'opera intellettuale legale costituisce un mezzo finalizzato a ottenere pretese lecite e quanto più possibile vicine al risultato ambito. Cliente e avvocato sono chiamati a utilizzare il buon senso sia nella valutazione delle proprie pretese sia di fronte a quelle della controparte.
Limiti dell'Obbligazione Professionale e Variabili di Rischio
L'attività legale, pur svolta con la massima diligenza professionale, è soggetta a molteplici variabili che possono influenzarne l'esito. I fattori che possono determinare un risultato diverso da quello auspicato sono numerosi e non necessariamente collegati all'attività difensiva o giudiziaria. Tra questi si annoverano circostanze impreviste o imprevedibili, questioni tecniche, aspetti economici o psicologici, elementi extra-giuridici o di mero principio
L'esito di una controversia può inoltre essere influenzato dal comportamento della controparte, dalle sue scelte procedurali, dall'esercizio o meno di un diritto, dal riconoscimento o meno di una pretesa, o dalla tardività, prescrizione, nullità o annullabilità di un'azione. La sensibilità personale degli operatori coinvolti rappresenta un ulteriore fattore di variabilità
Approccio alla Risoluzione delle Controversie
Per ridurre l'alea del giudizio e contenere i costi economici e temporali, è opportuno, ove possibile, privilegiare la fase stragiudiziale della controversia. L'esplorazione di soluzioni negoziali può consentire di ottenere quanto desiderato o limitare gli elementi sfavorevoli, anche mediante reiterazioni del tentativo di trattare, particolarmente in ambito civile
In ambito stragiudiziale, in assenza del giudizio di un organo terzo, l'avvocato si adopererà per illustrare alla controparte le ragioni del cliente e promuovere una soluzione ragionevole e pacifica della controversia. Solo in caso di insuccesso della fase stragiudiziale si procederà alla fase giudiziale, considerata come extrema ratio.
Il ricorso preliminare a metodi alternativi di risoluzione delle controversie non solo risponde a un'esigenza di economia processuale, ma contribuisce anche a evitare l'intasamento dell'amministrazione della giustizia.
Considerazioni Specifiche sul Recupero del Credito
Nel caso di azioni volte al recupero di un credito, il cliente deve essere consapevole che la vittoria processuale non garantisce necessariamente il soddisfacimento effettivo della pretesa. La solvibilità del debitore rappresenta un fattore determinante per l'efficacia concreta dell'azione di recupero.
Per mitigare questo rischio, senza tuttavia poterlo eliminare completamente, è possibile condurre indagini patrimoniali nei limiti consentiti dalla legge e dal fondo spese predisposto dal cliente. Tali verifiche possono riguardare l'esistenza di beni liberi da vincoli, beni pignorabili, beni divisi in quote e la loro proporzionalità rispetto al credito da recuperare.
Il cliente ha pertanto l'onere di anticipare un congruo fondo spese, oltre al compenso professionale, per consentire gli accertamenti preliminari e supportare ogni fase del procedimento, inclusa l'eventuale esecuzione forzata.
Oneri Prevedibili e Sopravvenienti
Gli oneri associati all'attività legale comprendono sia quelli normalmente prevedibili allo stato attuale per il caso specifico, sia quelli che potrebbero emergere durante lo svolgimento del mandato. Tra gli oneri prevedibili, particolare attenzione deve essere rivolta a quelli negativi e a quelli che comportano un carico economico o un potenziale insuccesso, come le spese legali e le conseguenze di un'eventuale soccombenza
Durante l'esecuzione del mandato potrebbero sorgere oneri inizialmente non previsti o non prevedibili, che saranno tempestivamente comunicati al cliente in conformità con gli obblighi informativi professionali.
Principio della Soccombenza e Spese di Lite
Le spese legali e di giudizio seguono, di regola, il principio della soccombenza. Ciò significa che la parte che ha totalmente perso il giudizio può essere condannata alla refusione delle spese di lite, secondo la valutazione discrezionale del giudice, nonché al rimborso delle spese in favore della controparte o dello Stato che le ha sostenute o anticipate
In caso di soccombenza parziale, di regola ciascuna parte sostiene le proprie spese legali. Il cliente deve pertanto considerare, nella valutazione costi-benefici dell'azione legale, anche il rischio di dover sostenere, in caso di esito sfavorevole, sia i propri costi sia quelli della controparte
Conclusioni e Impegni Reciproci
La presente informativa ha lo scopo di fornire al cliente una comprensione completa della natura, delle caratteristiche e dei possibili esiti dell'attività legale. L'avvocato si impegna a svolgere il proprio mandato con la massima diligenza professionale, mantenendo un dialogo costante con il cliente e aggiornandolo tempestivamente sugli sviluppi del caso.
Il cliente, da parte sua, è chiamato a collaborare attivamente alla strategia difensiva, fornendo informazioni complete e veritiere, consegnando tempestivamente la documentazione richiesta e rispettando gli accordi relativi ai pagamenti.
Solo attraverso una collaborazione trasparente e rispettosa dei reciproci ruoli e obblighi sarà possibile ottimizzare le probabilità di successo dell'attività legale e costruire un rapporto professionale efficace e soddisfacente per entrambe le parti.
La persona offesa dal reato ed il suo ruolo nel procedimento penale
Il presente documento offre una panoramica completa sui diritti, poteri e facoltà riconosciuti alla persona offesa nel procedimento penale italiano, alla luce delle vigenti disposizioni normative e deontologiche. L'informativa è redatta nell'interesse esclusivo dell'assistito, con l'obiettivo di garantire la piena consapevolezza degli strumenti processuali a sua disposizione, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e accuratezza che regolano il rapporto tra difensore e assistito.
La persona offesa dal reato rappresenta, nell'ordinamento giuridico italiano, il soggetto titolare dell'interesse giuridico specificamente tutelato dalla norma incriminatrice violata. Tale definizione, ricavabile dall'art. 90 del Codice di Procedura Penale, colloca questo soggetto in una posizione processuale autonoma e distinta rispetto agli altri protagonisti del procedimento penale. È fondamentale precisare che il sistema penale italiano, in ossequio ai principi costituzionali, predispone norme incriminatrici primariamente nell'interesse della collettività, considerando il reato come offesa a un bene giuridico di rilevanza sociale. La tutela dell'interesse individuale della persona offesa si inscrive pertanto all'interno di questa più ampia cornice di tutela collettiva.
L'esercizio dell'azione penale è attribuito dall'ordinamento al Pubblico Ministero, che opera nell'interesse pubblico, in conformità con il principio di obbligatorietà sancito dall'art. 112 della Costituzione. Il Pubblico Ministero assume così la funzione di condurre le indagini necessarie alla ricostruzione del fatto-reato e, qualora ritenga la notitia criminis meritevole di approfondimento giudiziale, di esercitare l'azione penale. Questo meccanismo processuale rispecchia la concezione pubblicistica del diritto penale italiano, che vede nel reato non solo un'offesa al singolo ma anche alla società nel suo complesso.
Fondamento normativo del ruolo della persona offesa
Il legislatore, riconoscendo la peculiare posizione della persona che subisce direttamente le conseguenze dannose del reato, ha progressivamente ampliato gli spazi di intervento della persona offesa nel procedimento penale. Tale evoluzione risponde all'esigenza, avvertita a livello nazionale ed europeo, di valorizzare il ruolo della vittima nel processo penale, come testimoniato dalla Direttiva 2012/29/UE, recepita nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 212/2015, che ha ulteriormente rafforzato i diritti informativi e partecipativi della persona offesa.
Nel caso di reati plurioffensivi, la giurisprudenza ha elaborato criteri interpretativi che consentono di identificare correttamente i soggetti qualificabili come persone offese. Ad esempio, nel reato di calunnia (art. 368 c.p.), benché l'interesse prioritariamente tutelato sia il corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia, la Corte di Cassazione ha costantemente riconosciuto che anche il soggetto falsamente incolpato deve considerarsi persona offesa, in quanto titolare dell'interesse alla tutela del proprio onore e della propria reputazione, anch'esso protetto dalla norma incriminatrice.
Poteri, diritti e facoltà processuali della persona offesa
La normativa processuale penale, interpretata alla luce dei principi costituzionali e delle disposizioni sovranazionali, attribuisce alla persona offesa un articolato sistema di prerogative processuali, che possono essere sistematizzate nelle seguenti categorie, ciascuna delle quali merita un'analisi approfondita.
Per determinati reati, il legislatore ha subordinato l'esercizio dell'azione penale alla manifestazione di volontà della persona offesa, attraverso l'istituto della querela. Nei reati perseguibili a querela, disciplinati dagli artt. 336 e seguenti c.p.p., la persona offesa assume un ruolo centrale poiché dalla sua iniziativa dipende l'attivazione del meccanismo processuale. La querela costituisce condizione di procedibilità e rappresenta un'espressione significativa del potere riconosciuto alla vittima di determinare l'avvio del procedimento penale.
La normativa prevede che la querela debba essere presentata entro tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato, termine che sale a dodici mesi per specifici reati, come quelli contro la libertà sessuale. La persona offesa conserva inoltre, per i reati procedibili a querela non irrevocabile, il potere di interrompere il procedimento penale mediante la remissione della querela, istituto disciplinato dall'art. 152 c.p. e dagli artt. 340 e 341 c.p.p. Tale potere esprime la rilevanza che l'ordinamento attribuisce alla volontà della vittima nell'economia del procedimento penale, pur subordinando l'efficacia della remissione all'accettazione della persona querelata.
Il legislatore ha tuttavia previsto specifiche cautele per taluni reati di particolare gravità, come lo stalking (art. 612-bis c.p.), per i quali la remissione della querela può avvenire solo in sede processuale, evidenziando così l'esigenza di tutelare la persona offesa da possibili pressioni esterne e di garantire la genuinità della sua manifestazione di volontà.
Poteri di sollecitazione investigativa
Al fine di garantire un'effettiva partecipazione della persona offesa all'accertamento dei fatti, l'art. 90 c.p.p. le riconosce il diritto di presentare memorie ed indicare elementi di prova in ogni stato e grado del procedimento, ad esclusione del giudizio di cassazione. Questa prerogativa, rafforzata dalle modifiche normative successive all'entrata in vigore del codice, consente alla persona offesa di contribuire attivamente alla ricostruzione del fatto reato, offrendo al pubblico ministero e al giudice elementi conoscitivi che potrebbero altrimenti rimanere ignorati.
In quest'ambito, assume particolare rilevanza la possibilità per il difensore della persona offesa di svolgere investigazioni difensive, ai sensi degli artt. 391-bis e seguenti c.p.p., raccogliendo elementi utili all'accertamento dei fatti e alla tutela dell'assistito. La documentazione dell'attività d'indagine difensiva può essere presentata direttamente al pubblico ministero, contribuendo così all'impostazione dell'indagine, oppure può essere utilizzata nelle fasi successive del procedimento. Questo potere investigativo, espressione del diritto di difesa in senso ampio, consente alla persona offesa di partecipare attivamente alla formazione della prova, superando una concezione meramente passiva del suo ruolo processuale.
Diritti di informazione
Il codice di procedura penale prevede un articolato sistema di comunicazioni alla persona offesa, finalizzato a garantirle un'effettiva conoscenza degli sviluppi procedimentali. Questo sistema informativo, ulteriormente potenziato dal D. Lgs. 212/2015 in attuazione della Direttiva 2012/29/UE, comprende diverse tipologie di avvisi che accompagnano l'intero iter processuale. La persona offesa ha diritto di essere informata della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato (art. 76, comma 4-ter, D.P.R. 115/2002) nei procedimenti per reati di violenza alla persona.
Ai sensi dell'art. 335, comma 3, c.p.p., la persona offesa può richiedere informazioni sulle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato. Tale diritto, pur soggetto alle limitazioni previste dal comma 3-bis per specifiche tipologie di reato, costituisce un importante strumento conoscitivo che consente alla vittima di essere informata sull'esistenza di un procedimento penale relativo al fatto che l'ha vista coinvolta.
Nel corso delle indagini preliminari, la persona offesa deve essere avvisata della data e del luogo del conferimento dell'incarico per accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.), con facoltà di nominare consulenti tecnici di parte. Analogamente, deve ricevere l'avviso dell'udienza preliminare (art. 419 c.p.p.), la notifica del decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.) e del decreto di citazione a giudizio (art. 552 c.p.p.). Questi avvisi sono funzionali a garantire l'effettiva partecipazione della persona offesa alle fasi processuali e a consentirle di valutare l'opportunità di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno in sede penale.
Facoltà di partecipazione processuale
Il coinvolgimento della persona offesa nel procedimento penale si manifesta anche attraverso diverse modalità di partecipazione attiva. In particolare, la persona offesa ha facoltà di partecipare all'incidente probatorio, all'udienza preliminare e all'udienza dibattimentale, anche quando si svolge a porte chiuse (art. 90, comma 3, c.p.p.). Durante l'incidente probatorio, il difensore della persona offesa può rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame, contribuendo così alla formazione della prova (art. 401 c.p.p.).
È importante sottolineare che, ai sensi dell'art. 90-bis c.p.p., introdotto dal D.Lgs. 212/2015, la persona offesa deve ricevere, in lingua a lei comprensibile, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, informazioni dettagliate sui suoi diritti, sulle modalità di presentazione della denuncia o querela, sulla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti, sulle misure di protezione disponibili e sulle strutture sanitarie, case famiglia e centri antiviolenza presenti sul territorio.
Particolarmente significativa, anche nell'ottica deontologica, è la previsione di modalità protette di audizione della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, come disciplinato dagli artt. 190-bis e 498, commi 4-bis e 4-ter, c.p.p., che mirano a prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria.
Poteri di controllo sull'attività del pubblico ministero
La persona offesa dispone di significativi strumenti di controllo sull'attività del pubblico ministero, in particolare rispetto alle determinazioni conclusive delle indagini preliminari. Qualora la persona offesa abbia dichiarato di voler essere informata, ai sensi dell'art. 408, comma 2, c.p.p., il pubblico ministero è tenuto a notificarle la richiesta di archiviazione, consentendole di presentare opposizione entro venti giorni. L'opposizione non si configura come mero atto formale, ma deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione degli elementi di prova che rendono necessaria la prosecuzione delle indagini.
Analogamente, la persona offesa che ne abbia fatto richiesta deve ricevere l'avviso della richiesta di proroga delle indagini preliminari, con facoltà di presentare memorie al giudice (art. 406, comma 3, c.p.p.). Inoltre, ai sensi dell'art. 409, comma 2, c.p.p., la persona offesa che abbia presentato opposizione ha diritto di partecipare all'udienza fissata dal giudice per decidere sulla richiesta di archiviazione, potendo intervenire per illustrare le ragioni della sua opposizione.
Questi meccanismi processuali riflettono una concezione evoluta del ruolo della persona offesa, non più mero spettatore passivo ma soggetto attivo che può contribuire significativamente all'accertamento dei fatti e alla corretta applicazione della legge penale.
Assistenza legale e deontologia professionale
La complessità delle prerogative riconosciute alla persona offesa e la delicatezza della sua posizione processuale rendono particolarmente importante il ruolo del difensore. Il codice deontologico forense prevede specifici doveri professionali nei confronti della persona assistita, tra cui quelli di competenza (art. 14), di informazione (art. 27), di riservatezza (art. 13) e di fedeltà (art. 10). Il difensore della persona offesa è tenuto a informare l'assistito delle attività da svolgere in relazione all'incarico ricevuto (art. 27 codice deontologico), nonché delle possibili implicazioni di carattere deontologico.
Particolare rilevanza assume il dovere di riservatezza, soprattutto nei procedimenti per reati che coinvolgono aspetti intimi della vita della persona offesa, come nel caso dei reati sessuali o di stalking. Il difensore è tenuto a tutelare la dignità e la privacy dell'assistito, evitando esposizioni mediatiche non necessarie e rispettando il suo diritto all'oblio digitale, come previsto dalle normative sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018).
Nei procedimenti che coinvolgono vittime particolarmente vulnerabili, come minori o vittime di violenza di genere, il difensore deve adottare un approccio professionale che tenga conto delle specifiche esigenze di protezione, in linea con le indicazioni della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con la Legge n. 77/2013.
I ruoli processuali nel procedimento penale: diritti e tutele dell'assistito
Il procedimento penale italiano prevede diverse figure processuali, ciascuna con specifici diritti, poteri e garanzie. Questa informativa, redatta nel rispetto del Codice Deontologico Forense e delle normative processuali penali vigenti, intende fornire un quadro completo dei ruoli dell'indagato, dell'imputato e della persona offesa dal reato, illustrando gli strumenti a loro disposizione per una tutela efficace delle rispettive posizioni giuridiche.
La distinzione tra indagato e imputato: fondamenti giuridici e diritti processuali
L'indagato e l'imputato rappresentano due distinte qualificazioni giuridiche che corrispondono a diverse fasi del procedimento penale. La persona sottoposta alle indagini preliminari assume la qualifica di indagato nel momento in cui viene iscritta nel registro delle notizie di reato. Tale iscrizione avviene quando il Pubblico Ministero acquisisce una notizia di reato potenzialmente attribuibile a un determinato soggetto. È fondamentale comprendere che l'iscrizione nel registro degli indagati non implica necessariamente un passaggio alla fase processuale successiva, potendo il procedimento concludersi con una richiesta di archiviazione qualora gli elementi raccolti non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
La qualifica di imputato, invece, viene assunta solo dopo l'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, che può avvenire mediante richiesta di rinvio a giudizio, citazione diretta a giudizio, decreto penale di condanna o altre forme previste dal codice di procedura penale. Lo "spartiacque" tra le due qualificazioni è dunque rappresentato dall'esercizio dell'azione penale. L'imputato mantiene tale qualifica in ogni stato e grado del processo fino all'eventuale sentenza di non luogo a procedere non impugnabile o alla sentenza di condanna o proscioglimento divenuta irrevocabile.
Il diritto di difesa, garantito dagli articoli 24 e 111 della Costituzione, si applica tanto all'indagato quanto all'imputato. Tale diritto si concretizza anzitutto nella possibilità di nominare un difensore di fiducia, elemento essenziale della cosiddetta "difesa tecnica". In assenza di nomina di un difensore di fiducia, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina di un difensore d'ufficio, affinché sia sempre garantita l'assistenza legale. Il diritto di difesa include inoltre la facoltà di non collaborare con le autorità (diritto al silenzio), espressione del principio nemo tenetur se detegere, per cui nessuno può essere obbligato ad autoincriminarsi.
La persona offesa dal reato: definizione e prerogative
La persona offesa dal reato è il soggetto titolare dell'interesse giuridico tutelato dalla norma penale violata. Non esiste nel codice una definizione esplicita, ma la dottrina e la giurisprudenza l'hanno identificata come il soggetto passivo del reato, ossia colui che subisce direttamente la lesione o la messa in pericolo del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. È importante sottolineare che questa figura si distingue dal danneggiato, che è colui che subisce un danno patrimoniale o non patrimoniale derivante dal reato e che può costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento.
Il reato, in quanto fatto previsto dalla legge come offensivo di beni giuridici rilevanti, tutela primariamente interessi collettivi. Tuttavia, per determinati reati, la legge riconosce un ruolo significativo anche al singolo portatore dell'interesse giuridico concretamente leso. In alcuni casi, come nei reati plurioffensivi quali la calunnia (art. 368 c.p.), il soggetto falsamente incolpato viene riconosciuto come persona offesa, nonostante il bene giuridico prevalentemente tutelato sia l'amministrazione della giustizia.
Diritti e facoltà dell'indagato e dell'imputato
L'indagato e l'imputato, in virtù del diritto di difesa costituzionalmente garantito, dispongono di numerosi strumenti processuali. Innanzitutto, hanno diritto di essere informati nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa elevata a loro carico, in una lingua a loro comprensibile. Questo si concretizza, tra l'altro, nell'informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.), che deve essere inviata quando il Pubblico Ministero compie un atto al quale il difensore ha diritto di assistere.
L'indagato/imputato ha diritto di accesso agli atti del procedimento, nei limiti previsti dalla legge, e può nominare consulenti tecnici quando si procede ad accertamenti tecnici non ripetibili. Durante l'interrogatorio, ha facoltà di non rispondere (diritto al silenzio) e non è tenuto a dire la verità, salvi gli obblighi di identificazione. Ha inoltre il diritto di presentare memorie, indicare elementi di prova, rendere dichiarazioni spontanee, chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio e partecipare agli atti di indagine nei casi previsti dalla legge.
Il difensore dell'indagato/imputato può svolgere investigazioni difensive, come previsto dagli artt. 391-bis e seguenti c.p.p., raccogliendo elementi favorevoli al proprio assistito. Questa attività assume particolare importanza alla luce del principio del contraddittorio nella formazione della prova, sancito dall'art. 111 della Costituzione, che prevede che ogni persona accusata di un reato abbia la facoltà di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico.
Poteri, diritti e facoltà della persona offesa
La persona offesa dispone di significativi poteri all'interno del procedimento penale, che possono essere classificati in diverse categorie, ciascuna delle quali merita un'attenta considerazione nell'ambito della strategia difensiva.
Poteri di impulso
Per alcuni reati, definiti "procedibili a querela", la persona offesa detiene un ruolo determinante poiché l'esercizio dell'azione penale è subordinato alla sua espressa richiesta di punizione, formalizzata attraverso la querela. In questi casi, la persona offesa può anche incidere sulla prosecuzione del procedimento già avviato, potendo interrompere il processo attraverso la remissione di querela, che comporta l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p. Esempi di reati procedibili a querela sono la truffa (art. 640 c.p.), l'insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) e le lesioni personali semplici (art. 582 c.p.). Anche per il reato di stalking (art. 612-bis c.p.), la legge prevede di norma la procedibilità a querela, pur con specifiche cautele e limitazioni alla remissione della stessa.
Poteri di sollecitazione
La persona offesa, quale soggetto del procedimento penale, dispone di facoltà "sollecitatorie" nei confronti del Pubblico Ministero, potendo presentare memorie ed indicare elementi di prova in ogni stato e grado del procedimento, ad esclusione del giudizio di cassazione (art. 90 c.p.p.). Attraverso l'esercizio di queste facoltà, la persona offesa può contribuire in modo determinante alla ricostruzione dei fatti e all'accertamento delle responsabilità.
Diritti di informazione
Per garantire l'effettiva partecipazione al procedimento, la legge riconosce alla persona offesa specifici diritti informativi. In particolare, può richiedere notizie sulle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato (art. 335, comma 3 c.p.p.); deve essere informata degli accertamenti tecnici non ripetibili, con facoltà di nominare consulenti tecnici (art. 360 c.p.p.); riceve l'avviso dell'udienza preliminare (art. 419 c.p.p.) e la notifica del decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.) o del decreto di citazione a giudizio (art. 552 c.p.p.). Questi avvisi sono fondamentali per consentire alla persona offesa di valutare l'opportunità di costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno.
Poteri e facoltà di partecipazione processuale
La persona offesa può partecipare attivamente a diverse fasi del procedimento penale. In particolare, il suo difensore può svolgere investigazioni difensive (art. 327-bis c.p.p.) per individuare elementi di prova utili; può richiedere l'incidente probatorio e, in tale sede, il difensore può rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame; la persona offesa può essere sentita come testimone nel dibattimento e durante le indagini preliminari come persona informata sui fatti.
Poteri di controllo sull'attività del Pubblico Ministero
La persona offesa che ne abbia fatto richiesta deve essere informata dell'eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari, potendo presentare osservazioni al Giudice per le indagini preliminari (art. 406 c.p.p.). Analogamente, riceve comunicazione della richiesta di archiviazione e può presentare opposizione, indicando specifici atti di indagine necessari per l'accertamento dei fatti (art. 408 c.p.p.). Questi strumenti consentono alla persona offesa di esercitare un controllo sull'attività inquirente, evitando che indagini potenzialmente rilevanti vengano prematuramente interrotte.
Il ruolo dell'avvocato e gli obblighi deontologici verso l'assistito
L'avvocato svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti dell'assistito, sia esso indagato, imputato o persona offesa. Il Codice Deontologico Forense stabilisce precisi doveri professionali, finalizzati a garantire che l'attività difensiva sia svolta nell'esclusivo interesse della parte assistita e nel rispetto dei principi di lealtà, probità e indipendenza.
Doveri informativi
L'art. 27 del Codice Deontologico prescrive che l'avvocato debba informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione. L'avvocato deve inoltre informare sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili, comunicando in forma scritta, se richiesto, il prevedibile costo della prestazione.
Particolarmente rilevante è l'obbligo di informare l'assistito sulla possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e di mediazione, nonché di altri percorsi alternativi al contenzioso giudiziario previsti dalla legge. L'avvocato deve anche informare sulla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti e comunicare gli estremi della propria polizza assicurativa.
Durante lo svolgimento del mandato, l'avvocato deve mantenere informato l'assistito sullo stato del procedimento, comunicando tempestivamente la necessità di compiere atti necessari a evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli.
Conflitto di interessi
Il Codice Deontologico impone all'avvocato di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita o interferire con lo svolgimento di altro incarico. Se nel corso del rapporto professionale emergono circostanze ostative, l'avvocato deve immediatamente comunicarlo alla parte assistita.
Nel caso in cui l'incarico sia conferito da un terzo nell'interesse della parte assistita, l'avvocato deve ottenere il consenso di quest'ultima e chiarire che il mandato sarà svolto nell'esclusivo interesse della parte assistita, non del conferente.
Tutela della riservatezza
L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale. Questo dovere assume particolare importanza nei procedimenti penali, dove possono essere coinvolte informazioni sensibili relative alla vita privata dell'assistito.
La nomina del difensore: aspetti procedurali
La nomina del difensore rappresenta un momento fondamentale per l'effettivo esercizio dei diritti processuali dell'assistito. Le modalità di conferimento dell'incarico differiscono leggermente a seconda che si tratti di indagato/imputato o di persona offesa.
Nomina del difensore da parte dell'indagato/imputato
L'indagato/imputato può nominare fino a due difensori di fiducia mediante dichiarazione resa all'autorità procedente, sottoscritta dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata con raccomandata (art. 96 c.p.p.). La nomina può avvenire in qualsiasi momento del procedimento e, in caso di detenzione, può essere effettuata anche dai prossimi congiunti mediante dichiarazione al direttore dell'istituto penitenziario.
Nomina del difensore da parte della persona offesa
La persona offesa può nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96, comma 2, c.p.p.. La nomina deve essere formalizzata con atto sottoscritto, autenticato dal difensore o dalle altre persone indicate dalla legge. Nel documento di nomina, la persona offesa generalmente elegge domicilio presso lo studio del difensore, facilitando così le comunicazioni processuali.
Conclusioni e raccomandazioni operative
L'analisi del ruolo della persona offesa nel procedimento penale evidenzia come l'ordinamento italiano riconosca a tale soggetto un articolato sistema di diritti, poteri e facoltà che ne valorizzano la partecipazione attiva. Questa evoluzione normativa riflette la crescente attenzione del legislatore verso le esigenze di tutela delle vittime di reato, in linea con gli orientamenti sovranazionali.
L'efficace esercizio delle prerogative processuali riconosciute alla persona offesa presuppone necessariamente un'adeguata assistenza tecnico-legale. Il difensore della persona offesa assume pertanto un ruolo cruciale non solo sotto il profilo tecnico-processuale, ma anche sotto quello umano e relazionale, dovendo accompagnare l'assistito in un percorso processuale spesso complesso e potenzialmente traumatico. In quest'ottica, l'assistenza legale alla persona offesa si configura come attività professionale ad alto contenuto deontologico, che richiede competenza, sensibilità e costante attenzione al rispetto della dignità e dei diritti fondamentali dell'assistito.
La consapevolezza dei propri diritti e delle proprie facoltà processuali, unita a un'adeguata assistenza legale, consente alla persona offesa di partecipare attivamente al procedimento penale, contribuendo all'accertamento della verità e alla realizzazione della giustizia, non solo nell'interesse individuale ma anche in quello della collettività.
Alla luce di quanto esposto, emerge con chiarezza l'importanza di un'assistenza legale qualificata per ciascuna delle figure processuali esaminate. L'avvocato, attraverso la sua competenza tecnica e la conoscenza approfondita dei meccanismi processuali, può garantire l'effettivo esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge all'assistito.
Per l'indagato/imputato, una difesa tempestiva e strategica può risultare determinante nell'orientare l'esito del procedimento, valorizzando gli elementi favorevoli e contrastando quelli sfavorevoli. L'avvocato dovrà valutare attentamente l'opportunità di attivare strumenti come le investigazioni difensive, l'incidente probatorio o le richieste di misure alternative.
Per la persona offesa, l'assistenza legale consente di partecipare attivamente al procedimento, esercitando i poteri di impulso, sollecitazione e controllo riconosciuti dalla legge. Il difensore potrà inoltre valutare l'opportunità della costituzione di parte civile, qualora sussistano i presupposti per ottenere il risarcimento del danno in sede penale.
In entrambi i casi, l'avvocato dovrà agire nel rispetto scrupoloso dei doveri deontologici, garantendo all'assistito un'informazione completa e trasparente sugli sviluppi del procedimento e sulle strategie difensive adottate. Solo attraverso un rapporto professionale improntato alla lealtà e alla correttezza potrà realizzarsi pienamente quella tutela dei diritti che rappresenta la missione fondamentale dell'avvocatura nel sistema giudiziario italiano.
Informativa sui Parametri Forensi: DM 55/2014 e DM 147/2022
La presente informativa è redatta nel rispetto dei principi di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza che caratterizzano la professione forense, secondo quanto previsto dal Codice Deontologico Forense. Questo documento ha natura esclusivamente informativa e non costituisce offerta al pubblico né sollecitazione all'affidamento di incarichi professionali.
Quadro Normativo di Riferimento
Il sistema di determinazione dei compensi professionali degli avvocati è attualmente disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 55/2014, successivamente modificato dal Decreto Ministeriale n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022. Tali decreti hanno introdotto un sistema parametrico che consente di determinare il compenso professionale dell'avvocato in assenza di un accordo scritto tra professionista e cliente, o in caso di liquidazione giudiziale.
È importante precisare che i parametri forensi non trovano applicazione nella fase di predisposizione del preventivo per il cliente, in quanto disciplinano esclusivamente la liquidazione giudiziale del compenso e non la fase "negoziale" del rapporto professionale. Pertanto, nella determinazione consensuale del compenso, l'avvocato e il cliente godono di piena autonomia contrattuale, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità sanciti dalla legge professionale.
Ambito di Applicazione dei Parametri Forensi
Il DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, disciplina "i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese".
I parametri si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022, data di entrata in vigore del DM 147/2022. Per le prestazioni concluse precedentemente rimangono applicabili i parametri nella precedente formulazione.
Struttura dei Compensi Professionali
Principi Generali
Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera prestata. Oltre al compenso professionale, all'avvocato spetta il rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni e, in ogni caso, una somma forfettaria per il rimborso delle spese generali.
Il valore medio delle prestazioni, come indicato nelle tabelle allegate ai decreti, può essere aumentato o diminuito in base a specifici parametri relativi alla natura, durata e complessità dell'attività svolta.
Modifiche Introdotte dal DM 147/2022
Una delle principali novità introdotte dal DM 147/2022 è l'applicazione di una percentuale unica del 50% per regolare gli aumenti e le diminuzioni massime dei valori medi individuati dai parametri. In precedenza, gli aumenti potevano arrivare fino all'80%, mentre per la fase istruttoria erano previsti aumenti fino al 100% e diminuzioni non oltre il 70%.
Il DM 147/2022 ha inoltre introdotto una tariffa oraria, quantificata in una forbice di valori compresa tra un minimo di 200,00 euro e un massimo di 500,00 euro per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.
Fasi Processuali e Relative Tabelle
I compensi previsti dalle tabelle allegate ai decreti sono articolati in base alle diverse fasi processuali. Per i procedimenti civili, le fasi considerate sono quattro:
1. Fase di studio della controversia: Comprende l'esame e lo studio degli atti, l'analisi dei presupposti di fatto e di diritto, le consultazioni con il cliente, le attività investigative e la ricerca dei documenti necessari.
2. Fase introduttiva del giudizio: Include gli atti introduttivi (citazione, ricorso, comparsa di costituzione), le relative udienze, la formazione del fascicolo e le copie dei documenti, le memorie depositate e ogni altro atto o attività propedeutica alla fase istruttoria.
3. Fase istruttoria: Riguarda le richieste di prova, le memorie illustrative, l'assistenza alla produzione delle prove, le udienze relative all'assunzione dei mezzi istruttori e ogni altra attività connessa all'istruzione probatoria.
4. Fase decisionale: Comprende le precisazioni delle conclusioni e lo studio delle comparse finali, la discussione orale (anche in udienza), la partecipazione a udienze, la redazione di note difensive e ogni altra attività connessa alla fase decisoria.
Per le procedure esecutive, sono previste due fasi:
1. Fase introduttiva: Comprende l'esame del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso con il precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie e catastali.
2. Fase esecutiva: Include ogni attività successiva del procedimento esecutivo, come le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.
Per i procedimenti penali, amministrativi e altri tipi di procedimenti sono previste tabelle specifiche con relative fasi processuali, ciascuna con i propri valori parametrici.
Cause di Valore Indeterminabile
Il decreto ministeriale stabilisce che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Questo range di valori comprende in realtà due fasce tariffarie distinte (da 26.000 a 52.000 e da 52.000 a 260.000), per cui sono previsti tre scaglioni di riferimento basati sulla complessità: bassa, media e alta.
Incentivi e Deterrenti
Il DM 147/2022 ha introdotto incentivi per favorire la conciliazione delle controversie e deterrenti per limitare cause strumentali. In particolare, è prevista una riduzione del compenso del 75% in caso di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. e del 50% nei casi di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda.
Disposizioni Speciali
Compensi per Attività Telematiche
Il compenso determinato in base ai parametri generali può essere ulteriormente aumentato fino al 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, in particolare quando consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
Procedimenti Amministrativi
Il DM 147/2022 interviene anche sui giudizi amministrativi, prevedendo un aumento del compenso del 20% per la fase introduttiva quando è proposto ricorso incidentale, nonché per la fase cautelare monocratica quando vengono svolte ulteriori attività rispetto alla formulazione dell'istanza cautelare.
Procedimenti Penali
Nel settore penale, il DM 147/2022 stabilisce una percentuale massima del 50% per gli aumenti. È inoltre previsto un aumento del 20% dei compensi in caso di indagini difensive particolarmente gravi o urgenti.
Tutela dei Minori
Il DM 147/2022 prevede che i compensi per avvocati che tutelano l'interesse dei minori siano determinati in base alle tabelle afferenti ai giudizi e alle procedure per le quali vengono nominati. Per i procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni, gli onorari sono quantificati in riferimento alle tabelle dei giudizi penali.
Informazioni Deontologiche Sull'Utilizzo del Web e dei Social Network
In conformità al Codice Deontologico Forense, l'informazione sull'attività professionale dell'avvocato deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, tutelando la dignità e il decoro della professione.
L'utilizzo di siti web e social network per finalità professionali è consentito nel rispetto di tali principi. In particolare, l'avvocato può utilizzare esclusivamente siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo Studio Legale Associato o alla Società di Avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
Per quanto riguarda i social network, il loro utilizzo è consentito per scopi personali o familiari, purché non sia rivolto a dare informazioni sull'attività professionale in modo incompatibile con i doveri di dignità e decoro della professione.
Nota Conclusiva
La presente informativa ha carattere meramente indicativo e non sostituisce la consultazione diretta dei testi normativi citati. Per un'analisi dettagliata dei parametri applicabili al singolo caso concreto, si consiglia di rivolgersi direttamente al professionista.
Le informazioni contenute in questa pagina saranno aggiornate in caso di modifiche normative. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio delle informazioni qui contenute.
Informativa antiriciclaggio per Studio Legale
L'attuale quadro normativo italiano in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo impone specifici obblighi agli studi legali. Il presente documento fornisce una descrizione dettagliata degli adempimenti antiriciclaggio cui è soggetto il nostro Studio e delle informazioni che sarà necessario fornire in qualità di cliente.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina antiriciclaggio in Italia si fonda sul Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha recepito la IV Direttiva Europea (UE) 2015/849, e successivamente integrato dal Decreto Legislativo 125/2019 che ha implementato la V Direttiva (UE) 2018/843. Questa normativa stabilisce un sistema articolato di misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario, nonché a garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.
Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 20 settembre 2019, ha emanato le "Regole Tecniche in materia di procedure per il compimento dell'adeguata verifica della clientela e per la conservazione dei dati", fornendo linee guida specifiche per l'applicazione della normativa alla professione forense.
Ambito di applicazione della normativa
Gli avvocati sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1. Il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche
2. La gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni
3. L'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli
4. L'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società
5. La costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi
È importante precisare che, ai sensi della normativa vigente, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni ricevute da un cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.
Obblighi di adeguata verifica della clientela
La normativa antiriciclaggio prevede che lo Studio debba procedere all'identificazione e all'adeguata verifica del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo. Questo processo comporta:
1. L'identificazione del cliente mediante acquisizione di dati identificativi e verifica dell'identità su documenti, dati o informazioni ottenuti da fonte affidabile e indipendente
2. L'identificazione dell'eventuale esecutore e la verifica dei poteri di rappresentanza
3. L'identificazione dell'eventuale titolare effettivo e la verifica della sua identità
4. L'acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto professionale
5. Il controllo costante nel corso del rapporto professionale.
Approccio basato sul rischio
Lo Studio adotta un approccio basato sul rischio, valutando il livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso al cliente e alla prestazione professionale richiesta. Tale valutazione tiene conto di fattori quali la natura del cliente, l'area geografica di attività, il tipo di servizi forniti e le modalità di svolgimento della prestazione professionale.
Obblighi di conservazione
Lo Studio ha l'obbligo di conservare i documenti, i dati e le informazioni relativi ai clienti per un periodo di dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale. Tra i documenti da conservare rientrano:
1. Copia dei documenti di identificazione
2. Informazioni relative all'adeguata verifica
3. Documentazione inerente alle operazioni oggetto della prestazione professionale
La conservazione dei dati può avvenire tramite modalità cartacee o informatiche, garantendo la ricostruibilità, la consultabilità e l'accessibilità dei dati e delle informazioni, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Informativa al cliente e trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali raccolti in adempimento degli obblighi antiriciclaggio avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio e conservati per il tempo prescritto dalla legge.
In qualità di cliente, Lei è tenuto a fornire i dati richiesti e ad informare lo Studio di ogni eventuale modifica. Le ricordiamo che la normativa prevede sanzioni penali nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue la prestazione professionale, nonché per l'omessa o falsa indicazione del titolare effettivo.
Dichiarazione del cliente
Ai fini dell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, all'inizio del rapporto professionale Le sarà richiesto di compilare e sottoscrivere una dichiarazione in cui fornirà:
1. I Suoi dati identificativi completi
2. Copia di un documento d'identità in corso di validità
3. Dichiarazione se agisce in nome e per conto proprio o di un terzo
4. Nel caso agisca per conto di un terzo, i dati identificativi completi di quest'ultimo
5. Eventuale identificazione del titolare effettivo
6. Informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale richiesta
Conseguenze del rifiuto di fornire le informazioni
Il rifiuto di fornire le informazioni richieste o l'impossibilità di completare l'adeguata verifica comporterà, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 231/2007, l'impossibilità per lo Studio di instaurare il rapporto professionale o di eseguire la prestazione richiesta.
Conclusione
La normativa antiriciclaggio rappresenta non solo un obbligo di legge per gli studi legali, ma anche uno strumento fondamentale per preservare l'integrità del sistema economico e finanziario e prevenire il coinvolgimento involontario in attività illecite. Il nostro Studio è impegnato nell'applicazione rigorosa di tali prescrizioni, garantendo al contempo la riservatezza e la protezione dei dati dei propri clienti.
Per qualsiasi chiarimento o informazione aggiuntiva riguardo gli adempimenti antiriciclaggio, Vi invitiamo a contattare lo Studio.
La presente informativa è soggetta ad aggiornamenti in base all'evoluzione della normativa di riferimento.